Sentenza n. 438/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, divenuta definitiva e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'Amministrazione, rimasta inadempiente e non costituitasi, non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario. È stata inoltre chiesta l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'inadempimento dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza è stato nominato, sin d'ora, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario delegato, con incarico da attivare su istanza della parte ricorrente e da eseguire nei successivi novanta giorni. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza del giudice ordinario già prevedeva il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto in parte; le spese sono state compensate, con permanenza dell'obbligo di corrispondere una somma pari al contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della decisione, nonché di valutare l'applicazione di una penalità di mora ai sensi del comma 4.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta misura equa e sufficiente anche ai fini della valutazione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
art. 120 c.p.a.
Il testo richiama un termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione, senza attribuire alla disposizione una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, anche quando la decisione da eseguire provenga dal giudice ordinario.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando la decisione da eseguire preveda già interessi o rivalutazione monetaria idonei, secondo la valutazione del giudice dell'ottemperanza, a compensare il ritardo nell'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →