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Sentenza

Sentenza n. 3407/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, determinate in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte appellante aveva promosso in primo grado un giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia che aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera, con conseguente pagamento di arretrati e differenze stipendiali. Il TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza e condannato il Ministero alle spese, liquidandole in euro 500,00, comprensivi delle somme richieste per l’instaurazione del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello ha riguardato esclusivamente la quantificazione delle spese. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., e la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari. L’appellante ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di euro 4.427,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese del grado d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato in parte la sentenza impugnata, elevando la liquidazione delle spese del primo grado da euro 500,00 a euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha affermato che anche nel processo amministrativo la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri del d.m. n. 55/2014, considerando le caratteristiche, l’importanza, la difficoltà, il valore della controversia, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni. Tuttavia, i parametri non costituiscono tariffe inderogabili né impongono automaticamente la liquidazione dei valori medi o delle somme richieste dalla parte. Il giudice può discostarsi dai valori medi e valorizzare la particolarità concreta della controversia; deve indicare i criteri utilizzati soprattutto quando lo scostamento dai valori medi sia apprezzabile. Il limite inderogabile è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta liquidazioni meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, la richiesta di euro 4.427,00 è stata ritenuta eccessiva perché sproporzionata rispetto all’importanza dell’attività svolta, alla pronta risoluzione delle questioni e alla natura seriale e non complessa del contenzioso. L’importo di euro 1.000,00 è stato reputato congruo. Le spese del grado d’appello sono state compensate, mentre è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La disciplina della soccombenza costituisce il riferimento per la regolazione delle spese del giudizio, ma non impone in ogni caso la liquidazione dell’intero importo richiesto dalla parte vittoriosa.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Pur dopo l’abrogazione delle tariffe professionali inderogabili, impedisce liquidazioni praticamente simboliche e non conformi al decoro della professione forense.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri ministeriali devono essere utilizzati dal giudice amministrativo come criteri di orientamento e come misura standard della prestazione, senza costituire tariffe inderogabili. La serialità e la ridotta complessità della controversia possono giustificare una liquidazione significativamente inferiore ai valori medi, purché non simbolica e adeguatamente giustificata.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    Impone di determinare il compenso considerando le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, la difficoltà e il valore della controversia, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali, sicché i parametri del d.m. n. 55/2014 non hanno natura di minimi tariffari inderogabili.

  • art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988

    È richiamato quale base normativa del diritto al riallineamento della carriera riconosciuto nella pronuncia oggetto del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice deve liquidare le spese considerando i parametri del d.m. n. 55/2014, ma tali parametri non costituiscono tariffe professionali inderogabili né impongono automaticamente l’applicazione dei valori medi o dell’importo richiesto dalla parte.
  • Il giudice può discostarsi dai valori medi dei parametri ministeriali valorizzando le caratteristiche concrete della controversia; quando lo scostamento sia apprezzabile, deve esplicitare i criteri che hanno guidato la liquidazione.
  • La serialità del contenzioso e la sua ridotta complessità possono giustificare una liquidazione contenuta delle spese, in quanto incidono sull’importanza, sulla difficoltà e sull’impegno effettivamente richiesto dall’attività difensiva.
  • Anche in assenza di minimi tariffari inderogabili, la liquidazione non può essere meramente simbolica o incompatibile con il decoro della professione forense, per il limite posto dall’art. 2233, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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