Sentenza del 13/01/2023 n. 900 - Corte di Cassazione
IRPEF - Accertamento - Riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio - Riscossione frazionata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR in relazione all'applicazione delle regole di riscossione frazionata; la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa a intimazione di pagamento derivante da avviso di accertamento IRPEF e alla quantificazione delle sanzioni (originariamente determinate al 200% dell'imposta). La CTR aveva ridotto le sanzioni al 100% ritenendo infondata l'applicazione del 200%. L'Agenzia ha impugnato sostenendo la violazione delle norme sulla riscossione frazionata (art. 68 D.Lgs. 546/1992, art. 19 D.Lgs. 472/1997 e art. 15 DPR 602/1973) e che l'ufficio aveva richiesto il pagamento dei due terzi in base all'art. 68.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale; c-bis) ...
Regola la riscossione frazionata nella fase giudiziaria: stabilisce le quote da versare in relazione agli esiti del primo e del secondo grado e si applica anche quando le singole leggi d'imposta non prevedono frazionamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 19
In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2.
Estende l'applicazione dell'art. 68 tornando regola generale: anche se la legge d'imposta non prevede il frazionamento, valgono le regole di cui all'art. 68; specifica anche l'applicabilità delle quote sulle sanzioni (due terzi dopo primo grado).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Regola la riscossione provvisoria nella fase amministrativa: dopo la notifica dell'avviso di accertamento (soprattutto per imposte sul reddito) il contribuente è tenuto a pagare un terzo; detta tema distinto dall'art. 68, che opera nella fase giudiziaria.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 29, comma 1, lett. a (richiamato)
Richiamato in motivazione come riferimento che connette le informazioni presenti nell'intimazione alle norme sulla riscossione frazionata (art.15 e art.68); utile per interpretare l'intestazione dell'intimazione di pagamento.
Massime di principio
- Distinguere fase amministrativa e fase giudiziaria: l'art. 15 DPR 602/1973 disciplina la riscossione provvisoria (esso impone il versamento di un terzo dopo la notifica dell'avviso, tipicamente per imposte sul reddito), mentre l'art. 68 D.Lgs. 546/1992 disciplina la riscossione frazionata durante la pendenza del giudizio.
- Dopo la notifica dell'avviso di accertamento il contribuente può essere tenuto a pagare un terzo; se il ricorso viene respinto in primo grado va versato complessivamente fino a due terzi (incluse quote delle sanzioni nella misura prevista), e il residuo dopo il secondo grado, salvo quanto stabilito dalle sentenze.
- Le sanzioni sono generalmente riscosse provvisoriamente secondo le regole dettate dall'art. 68 e art. 19 (due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso); la riscossione provvisoria delle sanzioni non è normalmente dovuta immediatamente al solo avviso di accertamento.
- In caso di contrasto tra intimazione di pagamento e frazionamento previsto per legge, l'ufficio deve tener conto degli importi già versati e delle quote dovute in base alle decisioni giudiziarie; errori nel calcolo o nella richiesta di quote (es. sanzioni sovrastimate) possono essere censurati e portare alla riforma/annullamento dell'intimazione.
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) quale fase (amministrativa o giudiziaria) è in corso, b) quali somme sono già state versate, c) se l'intimazione rispetta le quote previste da art. 15 e art. 68, e d) la corretta quantificazione delle sanzioni rispetto all'imposta effettivamente accertata.
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