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Sentenza

Sentenza n. 7635/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1116/2024 pubbl. il 31/01/2024 RG n. 21177/2023, del Tribunale di Roma (Sezione Lavoro);

Giustizia amministrativa202600235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1116/2024, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1116/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Sebbene il titolo esecutivo fosse stato ritualmente notificato al Ministero, l'Amministrazione non aveva adempiuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati tutti i presupposti per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato: il titolo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di pagamento derivanti dal titolo.
  • Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di un'Amministrazione debitrice deve essere ritualmente notificato il titolo esecutivo e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza dell'Amministrazione a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario esercita i poteri sostitutivi entro il termine stabilito dal giudice e può ricevere facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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