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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25089/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Gela per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione e cessione di cocaina il 22 e 23 gennaio 2021). Il ricorrente deduce: insufficienza e carenza di motivazione sui gravi indizi (identificazione tramite il soprannome "Totò" equivocabile; intercettazioni senza contenuto significativo o senza audio; incontri privi di rilevanza; incongruenze sulle autovetture e biciclette citate; distanza geografica dagli incontri); decorso del tempo (tre anni) che renderebbe non attuale il pericolo di reiterazione; mancanza di precedenti specifici in materia di stupefacenti e assenza di droga in perquisizioni domiciliari; richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) ritenuta non adeguatamente motivatamente esclusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato (inammissibile). Ha ritenuto che le censure sulla valutazione della gravità indiziaria fossero critiche di merito non idonee a fondare un vizio di diritto; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando i gravi e reiterati precedenti non specifici dell'indagato (estorsione aggravata, partecipazione ad associazione mafiosa, violazioni della legge armi) e la sua sottoposizione a misure di prevenzione, elementi indicativi di radicamento territoriale e impermeabilità alla rieducazione; quanto alla mancata motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui la decisione del tribunale del riesame che esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari equivale ad una esclusione implicita del braccialetto, non richiedendo motivazione aggiuntiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti; è il capo di imputazione per cui è stata disposta la custodia cautelare (detenzione e cessione di cocaina).

  • codice di procedura penale, art. 309

    Norma richiamata per la pronuncia del tribunale del riesame (forma procedurale); menzionata in relazione al procedimento cautelare.

  • codice di procedura penale, artt. 273 e 192

    Richiamati dal ricorrente in tema di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero critiche di merito e non vizi formali delle norme sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori.

  • codice di procedura penale, art. 274 (e art. 292, comma 2, lett. c))

    Art. 274 relativo alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato). La Corte ha interpretato che la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione può fondarsi anche su gravi precedenti non specifici e sul radicamento dell'indagato nel territorio.

  • codice di procedura penale, artt. 275, comma 3-bis, e 275-bis

    Disposizioni sulle modalità degli arresti domiciliari e sull'uso del braccialetto elettronico. La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che quando il tribunale del riesame esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari, tale esclusione implica anche l'inidoneità del braccialetto elettronico e non richiede motivazione separata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma processuale citata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alla valutazione di eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato ragioni per applicare automatismi che evitassero la condanna alle spese.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza; menzionata per completezza procedurale nella sentenza.

Massime di principio

  • Le censure sulla gravità indiziaria basate su rinnovata interpretazione dei fatti e su valutazioni alternative di merito difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione: la suprema Corte verifica vizi di diritto e non riconsidera livremente la prova.
  • L'identificazione tramite soprannomi o appellativi (es. "Totò") richiede elementi di collegamento probatorio forti e specifici; in assenza di tali elementi, la difesa può contestare l'identificazione, ma il tribunale può ritenere comunque sussistenti indizi se supportati da altri elementi.
  • Il decorso del tempo incide sull'"attualità" del pericolo di reiterazione: per mantenere la cautela è necessario dimostrare elementi recenti o continuità nel rischio; però precedenti gravi e misure di prevenzione possono essere valutati come indicatori di perdurante pericolosità.
  • La mancata disponibilità di riscontri materiali (es. droga in casa) non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi se l'insieme probatorio (intercettazioni, attività di scambio, contesti criminosi) è ritenuto significativo dai giudici di merito.
  • Quando il giudice del riesame ritiene unica e adeguata la custodia in carcere per la pericolosità dell'indagato, la decisione implica, secondo la giurisprudenza consolidata, l'esclusione anche degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico senza necessità di motivazione addizionale.
  • In simili controversie difensive è strategico proporre elementi nuovi e specifici (alibi documentati, riscontri oggettivi, prove di mancanza di collegamenti) per incidere sulla valutazione dell'attualità del pericolo; limitarsi a contestazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti è spesso insufficiente davanti alla Cassazione.

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