Cassazione Penale, Ordinanza n. 39860/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei giudizi di merito del reato di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze. La difesa ha dedotto due censure: primo, carenza e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, lamentando che la stessa sarebbe stata computata in modo automatico nel trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la questione della particolare tenuità era proposta per la prima volta in cassazione e che, quanto alla recidiva, la motivazione della sentenza impugnata ne aveva specificamente giustificato il riconoscimento sulla base dei numerosi precedenti per reati predatori e aveva altresì rideterminato la pena dopo la declaratoria di improcedibilità di uno dei furti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la questione dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente e non risulta una specifica richiesta al giudice di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva motivato il riconoscimento della recidiva valorizzando i precedenti penali e aveva correttamente rideterminato la pena; la censura mirava solo a una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa in cassazione quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, né impone al giudice di merito una pronuncia d'ufficio in difetto di specifica richiesta, se la disposizione era già vigente al momento della decisione impugnata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni che non risultino devolute nei gradi di merito, nel caso concreto utilizzata per escludere la novità della doglianza sull'art. 131-bis c.p.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere correttamente riconosciuta e valorizzata in presenza di precedenti condanne significative, specie se indicative di accentuata pericolosità sociale.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità quando la relativa questione non sia stata devoluta al giudice di merito e la norma fosse già in vigore alla data della decisione impugnata.
- In assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi sulla particolare tenuità del fatto.
- La censura sulla recidiva è infondata se la sentenza di merito motiva in modo espresso sul suo riconoscimento, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua maggiore pericolosità sociale.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di manifesta illogicità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato su tutte le censure, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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