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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento e l'irrogazione di sanzioni per il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. La società sosteneva che non esistesse un termine specifico per il pagamento della tassa da parte dell'utente e che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. L'Amministrazione ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la nota 1 all'art. 21 impone il pagamento della tassa congiuntamente a quello della bolletta, con conseguente coincidenza del termine di pagamento del tributo con la scadenza contrattuale della bolletta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo che l'avverbio "congiuntamente" previsto dalla nota 1 all'art. 21 non riguardi soltanto le modalità di versamento, ma anche il termine di pagamento, individuato per relationem nella scadenza della bolletta emessa dal gestore. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre la scadenza, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché il principio applicato si era consolidato successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    La disposizione disciplina la tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile e, tramite la nota 1, collega il pagamento della tassa a quello delle singole bollette.

  • Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Il pagamento deve avvenire "congiuntamente" al pagamento della bolletta.

    Il termine "congiuntamente" è stato interpretato come riferito non soltanto alle modalità di pagamento, ma anche alla scadenza: la tassa deve quindi essere pagata entro il termine previsto per la relativa bolletta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa per l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso o tardivo versamento del tributo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21777 del 2014

    Il precedente ha stabilito che, in materia di radiofonia mobile, il termine per il pagamento della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale stabilisce che un tributo deve essere pagato "congiuntamente" a un altro importo, tale espressione può riferirsi anche alla scadenza del pagamento e non soltanto alle modalità tecniche di versamento.
  • Per la tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile, la scadenza del tributo coincide con quella della bolletta cui si riferisce; il pagamento tardivo della bolletta può quindi comportare anche la tardività del tributo e l'applicazione delle sanzioni.
  • L'assenza di un termine espresso e autonomamente indicato nella norma non implica necessariamente l'inesistenza del termine, quando esso sia determinabile mediante un rinvio alla scadenza prevista per un pagamento collegato.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il testo della norma, il significato dei termini di collegamento utilizzati e l'eventuale orientamento consolidato della giurisprudenza, oltre alla tempestività dell'azione dell'Amministrazione.

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