Sentenza del 29/05/2015 n. 1165 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
DINIEGO RIMBORSO IVA Società cessata ai fini IVA - Consorzio domanda cancellazione da Registro Imprese in epoca annuale successiva - Termine essenziale per rimborso IVA dalla data di liquidazione e non dalla data di cancellazione - principi di capacità contributiva e di correttezza dell'azione amministrativa - ingiustificata disparità di trattamento in riferimento all'esigibilità del credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava esclusivamente il momento entro il quale il credito IVA poteva essere richiesto, non l'esistenza o la spettanza del credito, che non era stata contestata dall'Amministrazione finanziaria. Il consorzio sosteneva che, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 35, comma 4, del d.P.R. 633/1972, il termine dovesse decorrere dalla cessazione delle operazioni imponibili o dalla liquidazione, e non dalla successiva cancellazione formale dal Registro delle Imprese. Collegare il rimborso alla cancellazione avrebbe determinato una disparità di trattamento tra operatori individuali e società di persone, da un lato, e società di capitali e consorzi soggetti a una fase liquidatoria, dall'altro.
La decisione
Il diniego del rimborso è stato ritenuto illegittimo. La normativa riconosce il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA anche alle società cessate, senza limiti di importo né ulteriori condizioni. Ai fini della tempestività della domanda rileva la data di cessazione delle operazioni imponibili o di liquidazione, mentre la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese non può comprimere il diritto al rimborso. È stato quindi riconosciuto il diritto del consorzio a ottenere il rimborso del credito IVA, in applicazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza e correttezza dell'azione amministrativa.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972
"comunque" il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza d'imposta, in caso di cessazione dell'attività
La cessazione dell'attività imponibile attribuisce il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA senza sottoporlo a condizioni ulteriori, purché il credito sia esistente e spettante.
Art. 35, comma 4, d.P.R. 633/1972
La disposizione disciplina gli adempimenti connessi alla cessazione dell'attività IVA e deve essere coordinata con l'art. 30, comma 2, nel senso che il riferimento temporale rilevante è la cessazione delle operazioni imponibili, non necessariamente la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Art. 22, comma 1, della VI direttiva CEE
È richiamato a sostegno della necessità di garantire l'effettività del diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA, evitando formalità che rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Art. 53, comma 1, Costituzione
Il principio di capacità contributiva impedisce che un credito fiscale effettivamente spettante venga reso inesigibile per effetto di una formalità societaria non sostanziale.
Art. 97 Costituzione
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione impongono un'applicazione non formalistica delle regole, evitando disparità ingiustificate tra contribuenti in situazioni sostanzialmente analoghe.
Massime di principio
- Per il rimborso del credito IVA di un soggetto cessato, il momento rilevante è normalmente la cessazione delle operazioni imponibili o la liquidazione, non la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese.
- La cancellazione formale dell'ente non dovrebbe far perdere un credito IVA già maturato e non contestato, se la domanda è stata presentata nel termine collegato alla cessazione dell'attività.
- Le formalità societarie non possono essere interpretate in modo da creare una disparità ingiustificata tra soggetti individuali o società di persone e soggetti sottoposti a liquidazione, come società di capitali e consorzi.
- L'Amministrazione finanziaria deve distinguere tra contestazione dell'esistenza del credito e contestazione del momento della richiesta: se il credito è riconosciuto, il diniego basato soltanto su un formalismo temporale deve essere valutato alla luce dei principi di effettività, capacità contributiva e buon andamento.
- La decisione non elimina la necessità di rispettare i termini e gli adempimenti previsti per il rimborso, ma chiarisce che tali termini non possono essere fatti decorrere automaticamente dalla cancellazione dal Registro delle Imprese quando la normativa collega il diritto alla cessazione dell'attività.
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