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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25880/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto estraneo ai casi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi applicato la declaratoria senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Milano, con cui aveva concordato la pena con il pubblico ministero per un reato di lesioni personali in concorso. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, contestando la correttezza della motivazione in relazione agli artt. 133 e 69 c.p., quindi sostanzialmente la determinazione della pena e il trattamento del bilanciamento circostanziale. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto, attinente alla dosimetria della pena e alla motivazione sul bilanciamento, non rientra tra quelli ammessi ed è quindi indeducibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso.

  • art. 110 c.p.

    artt. 110, 582, 585 cod. pen.

    norma sul concorso di persone nel reato, indicata nel capo d'imputazione.

  • art. 582 c.p.

    artt. 110, 582, 585 cod. pen.

    norma incriminatrice delle lesioni personali, base del reato contestato.

  • art. 585 c.p.

    artt. 110, 582, 585 cod. pen.

    indica una circostanza aggravante riferita al reato di lesioni personali.

  • art. 133 c.p.

    artt. 133 e 69, cod. pen.

    richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione della pena.

  • art. 69 c.p.

    artt. 133 e 69, cod. pen.

    richiamato dal ricorrente per contestare il giudizio di bilanciamento tra circostanze.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; i motivi sulla motivazione e sulla dosimetria della pena non sono deducibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento una censura che investa la motivazione sulla dosimetria della pena o sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., quando non si alleghi l'illegalità della pena.
  • La verifica di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento è preliminare e assorbente: se il motivo non rientra tra quelli consentiti, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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