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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15317 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sosteneva che il condono fosse valido anche in caso di omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, ritenendo che la legge non imponesse l'integrale e tempestivo versamento dell'importo dovuto. Deduceva inoltre un vizio di motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che l'aveva dichiarata decaduta dal condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona esclusivamente con l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto, anche quando il pagamento è rateizzato. L'omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima comporta quindi la perdita dei benefici del condono. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della diversa disciplina prevista dall'art. 16 della stessa legge per le liti fiscali pendenti. Le spese processuali sono state compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivamente alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La definizione si perfeziona solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge.

    La norma riguarda i ritardati o omessi versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali e consente di beneficiare della definizione agevolata soltanto se il pagamento è effettuato integralmente e tempestivamente, anche mediante rateizzazione. Il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima determina la decadenza dal condono.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La disciplina relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti non è applicabile al meccanismo previsto dall'art. 9-bis, poiché quest'ultimo riguarda debiti tributari già determinati e non controversie ancora pendenti.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono richiede il pagamento rateale, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze e versare integralmente quanto dovuto, salvo che la legge preveda espressamente una diversa conseguenza.
  • Il pagamento della prima rata, da solo, non rende necessariamente definitivo il condono: in assenza di una specifica norma di salvaguardia, l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive comporta la decadenza dai benefici.
  • Non è possibile applicare automaticamente a una definizione di debiti tributari già determinati le regole previste per la definizione delle controversie fiscali pendenti.
  • La rateizzazione costituisce una modalità di adempimento del pagamento complessivo e non elimina l'obbligo di rispettare integralmente le condizioni e i termini previsti dalla legge.

Testo integrale

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