Cassazione Penale, Sentenza n. 1161/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa rinnovazione dell'istruttoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), con la censura che la condanna si sarebbe fondata sull'inattendibilità della versione resa dall'imputato; (2) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e vizio di motivazione in relazione a presunte contraddizioni negli atti di indagine circa il luogo e la quantità della droga rinvenuta (un verbale alle 12:20 indicherebbe il rinvenimento di una sola piantina nel vano condominiale, e non 2,7 kg nel garage come ritenuto dalla Corte).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse compiutamente ricostruito i fatti: perquisizione alle 7:45 del 6.4.2019, apertura del ripostiglio retrostante con le chiavi in possesso dell'imputato, rinvenimento della sostanza stupefacente in quel locale diverso dall'appartamento e dal garage, acquisizione del narcotest alle 13:10 e arresto alle 14:30. I motivi del ricorrente sono stati valutati come mere proposte interpretative alternative delle risultanze probatorie, non idonee a mostrare un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale che sanziona la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la condanna in appello è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione per la detenzione di marijuana.
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
Disposizione che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; il ricorrente ha invocato la mancata rinnovazione, ma non ha spiegato in che modo ciò abbia inciso sulla decisione né quali risultanze nuove sarebbero state acquisite.
art. 606, c.p.p.
Elenca i motivi di impugnazione con cui può essere chiesta la cassazione (tra cui vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure prospettassero solo una diversa valutazione dei fatti, non un vizio di motivazione rilevante ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Le decisioni di merito che ricostruiscono i fatti e valutano le prove non sono annullabili in Cassazione sulla base di semplici letture alternative delle medesime risultanze; bisogna dimostrare un vizio giuridico o un'insufficienza/logica impossibilità della motivazione.
- Una censura per omessa rinnovazione dell'istruttoria va documentata spiegando quali atti o prove aggiuntive sarebbero stati chiesti e in che modo avrebbero potuto incidere sulla decisione; l'asserzione generica è inammissibile.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. è necessario mostrare che la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica, o ometta di considerare elementi essenziali; la mera preferenza per un'interpretazione alternativa dei fatti non basta.
- Contraddizioni apparenti tra verbali o atti d'indagine devono essere valorizzate dimostrando in che modo rendono insostenibile la ricostruzione adottata dal giudice di merito; altrimenti prevale la valutazione probatoria del giudice di merito.
Testo integrale
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