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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 4873 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Tardiva notificazione - Decadenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la tardiva notificazione della cartella esattoriale, emessa a seguito del controllo formale e automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. La questione riguardava quale termine decadenziale applicare tra quello previsto dall'art. 25, lett. a), del d.P.R. 602/1973, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quello previsto dalla lett. c), ossia il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La decisione

La contestazione è stata accolta: per le somme derivanti da controllo automatizzato o formale della dichiarazione, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 25, lett. a), del d.P.R. 602/1973. Non si applica il termine della lett. c), perché la comunicazione di irregolarità inviata al contribuente non costituisce un atto di accertamento e, quindi, non può rappresentare il momento dal quale calcolare la definitività dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Le somme risultanti da tale controllo non derivano da un autonomo atto di accertamento, ma dalla verifica automatica dei dati dichiarati.

  • Art. 25, lett. a), del d.P.R. 602/1973

    La cartella deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    È il termine decadenziale applicabile alle somme iscritte a ruolo in seguito a controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

  • Art. 25, lett. c), del d.P.R. 602/1973

    Secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    Questa disposizione non si applica quando la pretesa deriva da controllo automatizzato, poiché la comunicazione di irregolarità non è un atto accertativo e non rende definitivo alcun accertamento.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva direttamente da un controllo automatizzato o formale della dichiarazione, occorre verificare il termine decadenziale collegato all'anno di presentazione della dichiarazione, normalmente il terzo anno successivo.
  • La comunicazione di irregolarità non equivale, di regola, a un avviso di accertamento: non determina la definitività dell'accertamento e non fa decorrere il termine previsto per le pretese fondate su un accertamento divenuto definitivo.
  • La tardiva notificazione della cartella comporta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscuotere mediante quella cartella, se il contribuente eccepisce tempestivamente la violazione del termine.
  • Per individuare il termine applicabile bisogna prima qualificare l'origine della pretesa: controllo automatizzato o formale della dichiarazione da un lato, accertamento vero e proprio divenuto definitivo dall'altro.

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