Cassazione Penale, Sentenza n. 16478/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'appello del pubblico ministero contro la revoca, disposta dal GIP di Piacenza, della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata a Pallavicini per provvisori capi di incolpazione relativi a violenza privata in concorso. Il PM denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen., sostenendo che il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel valutare i requisiti per la misura (tra cui la pericolosità sociale e il periculum libertatis), avrebbe dato importanza indebita ad accordi sindacali recenti ritenuti non novativi, e avrebbe inadeguatamente escluso rilevanza del decorso del tempo, dell'attività sindacale e degli elementi richiamati dal PM
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bologna avesse fornito una motivazione completa, logica e priva di lacune spiegando che la revoca della misura cautelare era giustificata dal venir meno del periculum libertatis in base a una valutazione complessiva: degenerazione della condotta in una forma di lotta sindacale, tempo decorso dai fatti, incensuratezza dell'indagato, precedenti provvedimenti detentivi che hanno avuto effetto dissuasivo, e la stipula di accordi sindacali attestanti un impegno a ricostruire relazioni collaborative con la parte datoriale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui essa controlla la correttezza e la completezza della motivazione del giudice di merito e non la ricostruzione dei fatti o la valutazione probatoria nel merito; le argomentazioni del PM erano una rinnovata valutazione di merito già esaminata e disattesa dal tribunale
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto violata la normativa sulla specificità dell'impugnazione e sul contenuto motivazionale richiesto al giudice del riesame
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che delimita la valutazione dei presupposti per le misure cautelari (in particolare il periculum libertatis); la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Bologna abbia valutato adeguatamente i requisiti e motivato in modo logico la revoca della misura ai sensi di tale articolo
art. 610 cod. pen.
Riferimento al delitto contestato (violenza privata); la Corte ha escluso che vi sia stata una errata applicazione della fattispecie penale nel giudizio cautelare, rilevando che le valutazioni sul comportamento contestato rientrano nella discrezionalità del giudice di merito purché motivate
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi riguardanti misure cautelari, controlla principalmente la completezza, la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non riesaminando i fatti né rinnovando la valutazione probatoria di merito
- Per la conferma o revoca di una misura cautelare deve essere valutato il periculum libertatis con una valutazione complessiva: tempo decorso dai fatti, precedenti del soggetto, effetti deterrenti di misure già applicate, condizioni personali e ogni elemento che indichi evoluzione del comportamento
- Accordi sindacali o atti post-offensivi possono costituire elemento idoneo a dimostrare mutamento di comportamento e riduzione della pericolosità, anche se sottoscritti con soggetti diversi dalle presunte vittime, purché il giudice motivi il nesso con il venir meno del pericolo
- L'attività sindacale non esclude di per sé l'applicabilità di misure cautelari: la rilevanza va valutata nel contesto complessivo e motivata dal giudice
- Il pubblico ministero non può limitarsi a una rinnovata ricostruzione alternativa dei fatti per contestare la decisione del riesame: occorre dedurre vizi di diritto o lacune logiche nella motivazione del giudice di merito per ottenere ammissione del ricorso in Cassazione
- La specificità dell'impugnazione e il corretto confronto con le argomentazioni del giudice di merito sono requisiti essenziali: argomenti già esaminati e logicamente disattesi dal tribunale non giustificano il ricorso
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