Risposta n. 2 del 14/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che BETA sia una società operativa e non immobiliare, che le attività svolte dal 2015 siano preparatorie e quindi rilevanti come start-up ai fini del computo del triennio Pex, e che dal 2016 l’attività commerciale sia stata effettivamente avviata; pertanto, la cessione dovrebbe beneficiare della participation exemption.
Participation exemption (Pex) e requisito di commercialità in una società in fase di start-up
Il quesito
ALFA S.p.A. in liquidazione chiede se, ai fini della cessione delle azioni di BETA S.p.A., sussista il requisito della commercialità ex art. 87, comma 1, lett. d), TUIR, tenuto conto delle attività preparatorie e dell’avvio effettivo dell’attività di trattamento e smaltimento rifiuti da parte di BETA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che BETA abbia svolto attività commerciale solo dall’inizio del periodo d’imposta 2019, perché fino all’agosto 2016 si è limitata a concedere in locazione l’impianto e solo dal settembre 2016 ha iniziato l’attività di trattamento e smaltimento rifiuti conferita da ALFA. Le attività preparatorie possono rilevare come start-up, ma nel caso concreto non è dimostrato in modo univoco che fossero iniziate dall’inizio del 2015. Conseguentemente, il requisito di commercialità risulta integrato dal 2019 e ALFA può fruire della Pex se ricorrono anche gli altri requisiti dell’art. 87 TUIR.
Participation exemption e start-up: verifica del requisito di commercialità
L’interpello riguarda la possibilità per ALFA S.p.A. in liquidazione di applicare il regime di participation exemption (Pex) alla cessione delle azioni detenute in BETA S.p.A. Il tema centrale è la verifica del requisito della commercialità previsto dall’articolo 87, comma 1, lettera d), e comma 2, del TUIR, alla luce di una fase iniziale qualificabile come start-up e di successive attività preparatorie e operative.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
ALFA, società a partecipazione pubblica, ha costituito BETA nel 1995 e ne detiene l’87,75% del capitale sociale. Le due società operano nel settore dei rifiuti. ALFA svolgeva servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre BETA è proprietaria di un impianto di produzione del prodotto ZETA, concesso in locazione ad ALFA nel 2010 per esigenze autorizzative della Provincia di XXXXX.
Nel corso del tempo:
- la Provincia avrebbe imposto ad ALFA la realizzazione di piazzali nel materiale ZETA come condizione autorizzativa;
- l’autorizzazione, seppur provvisoria, avrebbe comportato la realizzazione di opere vincolanti;
- nel 2016 ALFA ha conferito a BETA, ai sensi dell’articolo 2343-ter c.c., il ramo d’azienda di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non, esercitando l’opzione di cui all’articolo 176, comma 3, del TUIR per la sospensione d’imposta sui maggiori valori emersi in perizia.
Secondo quanto integrato dall’istante, dopo il conferimento BETA ha iniziato l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti. ALFA, cessata l’attività di smaltimento e già dismessa quella di raccolta, è stata posta in liquidazione con decorrenza 1° gennaio 2017 e il liquidatore ha avviato la dismissione delle azioni di BETA.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
ALFA chiede se, nel caso concreto, sia integrato il requisito di "commercialità" richiesto dall’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR, con conseguente applicabilità della Pex alla cessione delle azioni di BETA.
In particolare, il contribuente domanda se:
- BETA possa essere considerata società non immobiliare e quindi non soggetta alla presunzione di non commercialità;
- le attività svolte da BETA dal 2015 possano essere considerate attività preparatorie di start-up;
- tali attività possano essere computate ai fini del triennio richiesto dall’articolo 87, comma 2, TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
ALFA sostiene che BETA non rientri tra le società immobiliari di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), seconda parte, del TUIR, poiché gli immobili sarebbero soltanto strumentali all’attività d’impresa e non beni di investimento immobiliare.
Richiamando la risoluzione n. 152/E del 2004, l’istante afferma che il criterio della commercialità va verificato in senso sostanziale, guardando all’attività effettivamente esercitata e alla destinazione economica dei beni. Sotto questo profilo, gli immobili di BETA sarebbero uffici funzionali all’impianto produttivo e quindi strumentali all’impresa.
Quanto al requisito dello svolgimento diretto dell’attività, ALFA sostiene che:
- fino al 2015 BETA ha concesso in locazione l’impianto per ragioni autorizzative;
- dal 2015 ha avviato un processo di riconversione degli impianti per adeguarli allo smaltimento di altri rifiuti e alla produzione di misto cementato;
- tali attività integrano una fase di start-up, comprensiva di attività preparatorie, e rientrano nel periodo utile per la verifica del requisito di commercialità.
In documentazione integrativa, l’istante precisa che le attività dal 2015 devono considerarsi preparatorie e finalizzate all’esercizio dell’impresa, con conseguente rilevanza ai fini del computo del periodo di possesso richiesto per la Pex.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama principalmente:
- articolo 87, comma 1, lettera d), secondo periodo, TUIR, che presume, senza prova contraria, la mancanza del requisito della commercialità per le partecipazioni in società il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è effettivamente diretta l’attività d’impresa, e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa;
- articolo 87, comma 2, TUIR, secondo cui il requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore alla cessione;
- circolare n. 7/E del 2013, che distingue la fase di start-up dall’avvio dell’attività commerciale e chiarisce che gli atti tipici di start-up comprendono, tra l’altro, studi preparatori, permessi, licenze, autorizzazioni, ricerche di mercato, addestramento iniziale e acquisizione delle risorse necessarie;
- risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2004, richiamata dal contribuente per il criterio sostanziale di verifica della commercialità.
Valutazione dell’Agenzia: start-up e attività commerciale
L’Agenzia osserva che il periodo di start-up può assumere rilevanza commerciale ai fini Pex se seguito dall’effettivo svolgimento dell’attività per cui la società è stata costituita. La fase preparatoria, però, deve essere concretamente dimostrata.
Nel caso esaminato, dall’istanza e dalla documentazione integrativa emerge che BETA:
- ha concesso in locazione l’impianto di produzione del prodotto ZETA alla controllante ALFA dal 2010 fino all’agosto 2016;
- non ha svolto in quel periodo alcuna attività commerciale diretta;
- ha sostenuto costi per la preparazione della documentazione tecnica a decorrere dal 2015, costi che potrebbero astrattamente rientrare nella fase di start-up;
- ha iniziato a svolgere direttamente l’attività commerciale di trattamento e smaltimento rifiuti solo dal settembre 2016, dopo il conferimento del ramo d’azienda.
Tuttavia, l’Agenzia rileva che dalla documentazione non emerge in modo univoco che le attività preparatorie siano state avviate "dall’inizio" del periodo d’imposta 2015, circostanza necessaria per far decorrere correttamente il triennio richiesto dalla norma.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), secondo periodo, e comma 2, del TUIR risulta posseduto da BETA dall’inizio del periodo d’imposta 2019.
In sostanza:
- la fase fino all’agosto 2016 non integra attività commerciale diretta;
- le attività preparatorie dal 2015 possono essere considerate, in astratto, di start-up;
- l’effettivo avvio dell’attività commerciale avviene dal settembre 2016;
- ai fini del triennio Pex, sulla base degli elementi forniti, il requisito risulta integrato dal 2019.
L’Agenzia precisa inoltre che il parere non implica alcuna valutazione sulla quantificazione dei valori indicati nell’istanza o sulla sussistenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR.
Conclusioni operative
Per la cessione delle azioni di BETA, ALFA potrà beneficiare della Pex a partire dal momento in cui il requisito della commercialità sia integrato per il triennio richiesto dalla legge, che nel caso concreto l’Agenzia individua dall’inizio del periodo d’imposta 2019. La soluzione dipende quindi dalla verifica complessiva degli altri presupposti dell’articolo 87 TUIR e non solo dal profilo della commercialità.
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