Cassazione Penale, Ordinanza n. 32302/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era già stata adeguatamente valutata e respinta dalla Corte d'appello con argomenti giuridici corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la censura è stata ritenuta riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, con motivazione giudicata corretta sul punto della non tenuità della condotta.
Norme richiamate
Indica il reato di evasione quale fattispecie oggetto della condanna confermata in sede di merito, senza che la Cassazione intervenga sul merito dell'affermazione di responsabilità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta non tenue; la censura è stata considerata già vagliata e infondata in appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta, senza introdurre reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il giudice di merito motivi in modo coerente sulla non tenuità della condotta, specie se la censura del ricorrente si risolve in una mera reiterazione di argomenti già respinti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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