Cassazione Penale, Ordinanza n. 05507/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano solo reiterativi di censure già vagliate e respinte in appello, con argomentazioni giuridiche corrette alle quali il ricorrente non aveva replicato in modo specifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. I motivi erano quattro: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il fatto contestato al capo A; 2) vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nella fattispecie di furto semplice; 3) vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo C come tentativo; 4) vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p. in relazione al capo B. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato come norma di riqualificazione prospettata dal ricorrente per il fatto contestato al capo A, in alternativa al titolo di reato ritenuto dai giudici di merito.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
richiamato in relazione alla censura sulla mancata esclusione della circostanza aggravante contestata al capo B.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza specifico confronto con la sentenza impugnata, questioni già dedotte e disattese dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La richiesta di riqualificazione del fatto o di esclusione di un'aggravante, se formulata in cassazione senza critica argomentata alla motivazione della decisione di merito, non supera il vaglio di ammissibilità.
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