Ordinanza n. 3255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione non definisce il merito dell’appello, rinviando implicitamente l’esame delle questioni sostanziali alla fase di merito. La questione relativa allo jus postulandi è stata superata, ritenendo il gravame ritualmente proposto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore hanno proposto appello contro la sentenza di rigetto del TAR e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. L’ordinanza dà conto di una questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio concernente lo jus postulandi dei difensori: da un lato, il difensore dell’amministrazione appellata si era dichiarato non cassazionista; dall’altro, uno dei difensori dell’appellante risultava codifensore insieme a un avvocato cassazionista. Il Collegio ha ritenuto, in questa fase, che il gravame fosse comunque ritualmente proposto. Nel merito cautelare, il Collegio ha rilevato che le questioni controverse sono complesse e richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito, ma ha ritenuto prevalenti le ragioni di tutela della salute del minore.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla disciplina nazionale della privacy quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni controverse richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può comunque sospendere l’esecutività della sentenza impugnata se emergono prevalenti ragioni di tutela della salute di un minore.
- La tutela cautelare deve essere accordata mediante una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, attribuendo rilievo prevalente alla protezione della salute del minore quando tale interesse risulti esposto a un pregiudizio attuale o rilevante.
- La complessità delle questioni di merito non impedisce l’adozione di una misura cautelare interinale, qualora il bilanciamento degli interessi giustifichi la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
- In presenza di dubbi d’ufficio sullo jus postulandi dei difensori, il giudice d’appello può ritenere ritualmente proposto il gravame quando, valutata nel complesso la difesa tecnica esercitata, risulti assicurata la regolare instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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