Cassazione Penale, Sentenza n. 26144/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa dell'8/11/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela relativamente al reato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 n.2 c.p.) con manomissione del contatore, sostenendo che il giudice aveva pronunciato l'improcedibilità malgrado il pubblico ministero avesse, nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma (D.Lgs. n.150/2022), formulato contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (commessa su cose "destinate a pubblico servizio"), circostanza che renderebbe il fatto procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato la legittimità della contestazione suppletiva formulata dal pubblico ministero in sede dibattimentale (ai sensi degli artt. 516 e ss. c.p.p.), nella prima occasione utile successiva all'entrata in vigore della riforma, e ha censurato l'immediata declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti al giudice del grado successivo (Corte d'appello) per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Motivo di impugnazione utilizzato per dedurre vizi di motivazione/violazione di norme di proceduralità nella sentenza impugnata.
artt. 516 e ss. c.p.p.
Attribuiscono al pubblico ministero la facoltà di modificare e integrare l'imputazione (contestazione suppletiva) anche con l'introduzione di circostanze aggravanti, senza necessità di autorizzazione del giudice, salvo l'ipotesi di "fatto nuovo" disciplinata dall'art. 518 c.p.p.
art. 624 c.p.
Norma sul furto; la riforma ha ridefinito la procedibilità di alcuni furti come perseguibili a querela salvo eccezioni.
art. 625 n.2 e n.7 c.p.
per il n.7: "destinate a pubblico servizio"
Circostanze aggravanti del furto; la n.7 (su cose destinate a pubblico servizio) è tra le eccezioni che rendono il reato procedibile d'ufficio nonostante la riforma che ha reso molti furti procedibili a querela.
D.Lgs. n.150 del 2022, art.2 comma 1 lett. i)
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto introducendo la procedibilità a querela per alcune fattispecie e rinviando eccezioni per cui rimane la procedibilità d'ufficio.
D.Lgs. n.150 del 2022, art.85
Disposizione transitoria: per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma il termine per la presentazione della querela decorre dalla data del 30/12/2022 quando la persona offesa aveva già notizia del fatto, creando una fase 'latente' in cui l'organo dell'accusa può reagire.
art. 518 c.p.p.
Regola sull'eventuale contestazione di "fatto nuovo" in dibattimento: richiede autorizzazione del giudice previa acquisizione del consenso dell'imputato; qui non rilevava.
art. 129 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo della immediata declaratoria di alcune cause di non punibilità/improcedibilità; la Corte precisa però che questo principio non può essere interpretato in modo da impedire l'esercizio tempestivo delle contestazioni suppletive da parte del pubblico ministero.
art. 345 comma 1 c.p.p.
Prevede la possibilità di nuovo esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto quando la causa di improcedibilità sia sopravvenuta o risolta; usata per spiegare che la declaratoria immediata non preclude sempre future azioni.
Costituzione, artt. 107 e 112
Richiamate per sottolineare la copertura costituzionale della titolarità dell'azione penale da parte del pubblico ministero e i principi relativi al giusto processo.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può formulare contestazioni suppletive (anche di circostanze aggravanti) in dibattimento ai sensi degli artt. 516 e ss. c.p.p., senza bisogno di preventiva autorizzazione del giudice, salvo che si tratti di un "fatto nuovo" (art. 518 c.p.p.).
- Se la contestazione suppletiva è proposta alla prima occasione utile successiva all'entrata in vigore di una riforma che modifica la procedibilità (fase transitoria), essa può neutralizzare l'asserita carenza di querela quando l'aggravante resa contestuale rende il reato procedibile d'ufficio.
- La dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela non può essere pronunciata in modo da esautorare automaticamente l'esercizio tempestivo delle funzioni del pubblico ministero; il giudice deve verificare se il PM abbia potuto legittimamente integrare l'imputazione in corso di dibattimento.
- L'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) va bilanciato con il diritto di difesa e con la necessità di certezza procedimentale: se l'attività del PM è stata omessa o dilazionata oltre termini ragionevoli nella fase transitoria, l'assenza della condizione di procedibilità può prevalere e portare all'improcedibilità.
- La regola pratica per il pubblico ministero in casi analoghi: intervenire alla prima udienza utile dopo cambiamenti normativi che incidono sulla procedibilità per proporre eventuali contestazioni suppletive volte a preservare l'azione penale.
- Per la difesa: monitorare tempestivamente le iniziative del PM e contestare eventuali tardività o violazioni del diritto di difesa; se la contestazione suppletiva è tardiva e pregiudica il contraddittorio, può essere valutata l'effetto estintivo o proscioglitivo della carenza di querela.
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