Ordinanza n. 3309/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale dell'11 settembre 2025 con cui la Commissione medica lo aveva giudicato non idoneo al concorso, deducendo l'insussistenza della causa sanitaria di esclusione e producendo documentazione medica a sostegno della propria idoneità. Ha inoltre contestato la lex specialis nella parte eventualmente interpretata come ostativa alla sua partecipazione e ha chiesto la riammissione alla procedura, anche mediante risarcimento in forma specifica. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori. Nel giudizio cautelare il ricorrente ha sostenuto che l'intervento cardiochirurgico cui era stato sottoposto, con sostituzione valvolare aortica e dell'aorta ascendente mediante protesi, non determinasse un'attuale compromissione della capacità lavorativa e non integrasse una causa di inidoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha valorizzato gli esiti della verificazione disposta con precedenti ordinanze, ritenendoli attendibili e non ravvisando ragioni per discostarsene. La verificazione ha accertato che la sostituzione protesica non elimina completamente la patologia preesistente e comporta una probabilità elevata di disfunzione della protesi, recidiva o evoluzione della patologia e ulteriori complicanze, stimata nel 20%-50% nell'arco di 10-20 anni. Tali evenienze sono state ritenute possibili controindicazioni all'impiego come allievo agente della Polizia di Stato ai sensi del d.m. 30 giugno 2003, art. 3, comma 2, e della relativa tabella. È stato inoltre accertato che l'intervento rientra tra le malattie dell'endocardio, del miocardio e del pericardio, pur non determinando una rilevante alterazione anatomo-funzionale finché la protesi rimanga normofunzionante e normoposizionata. In assenza del fumus boni iuris, la domanda cautelare è stata respinta, senza necessità di ulteriore valutazione decisiva del periculum in mora. Le spese di lite sono state compensate. Le spese della verificazione, liquidate in euro 2.560,00 oltre accessori di legge, sono state poste provvisoriamente a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003
È stato richiamato quale parametro per la valutazione delle condizioni psico-fisiche e delle possibili controindicazioni all'impiego come allievo agente della Polizia di Stato.
Tabella 1, punto 5, lettera A, d.m. 30 giugno 2003
La condizione patologica e i rischi connessi alla protesi valvolare sono stati ricondotti alle patologie rilevanti ai fini dell'idoneità psico-fisica.
art. 21 tariffa e art. 52 d.m. 30 maggio 2002
Richiamati per la liquidazione del compenso spettante al verificatore, in relazione alla complessità e all'urgenza dell'incarico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un giudizio di non idoneità psico-fisica quando una verificazione tecnica abbia accertato, con motivazione coerente, che la patologia pregressa e le protesi impiantate non eliminano il rischio di disfunzioni o complicanze future rilevanti per l'impiego oggetto della selezione.
- La circostanza che una protesi sia attualmente normofunzionante e normoposizionata non esclude, di per sé, la rilevanza della patologia ai fini dell'idoneità psico-fisica quando risultino probabili, secondo l'accertamento tecnico, future disfunzioni, recidive o complicanze incompatibili con le esigenze del servizio.
- Nella fase cautelare il difetto del fumus boni iuris, risultante dagli esiti di una verificazione tecnica attendibile, è sufficiente a respingere la domanda cautelare, senza che occorra attribuire autonoma rilevanza decisiva al periculum in mora.
- La verificazione può costituire il principale fondamento tecnico della decisione cautelare quando abbia esaminato i quesiti affidati dal giudice e le sue conclusioni siano coerenti con la disciplina normativa dell'idoneità psico-fisica.
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