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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Torino per violenza domestica ex lege n. 119/2013, notificato il 30 aprile 2025, e del relativo processo verbale di esecuzione; - della nota della Questura di Torino -OMISSIS-, comunicata in pari data, con la quale è stato negato l’accesso agli atti del procedimento volto all’irrogazione del provvedimento di ammonimento per violenza domestica ai sensi dell’art. 3, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, richiesti con l’istanza del -OMISSIS-; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento della Questura di Torino -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 25 marzo 2025 e, ove occorra, con i motivi aggiunti presentati il 9/6/2025, la nota di trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica (non conosciuta); nonché, ai sensi dell’art. 116, c.p.a., per l'accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente di accedere a tutti gli atti e ai documenti del procedimento predetto, già richiesti con l’istanza del -OMISSIS-, con condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione e al rilascio di copia, ivi inclusa, con i motivi aggiunti presentati il 9/6/2025, la nota di trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica;

Giustizia amministrativa202501061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore per violenza domestica, diniego di accesso agli atti e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito nella l. n. 119/2013, nonché il diniego di accesso agli atti del relativo procedimento, chiedendo anche l’ostensione documentale ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Ha dedotto, con riferimento all’ammonimento, la violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990 e dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancanza dei presupposti, omessa ponderazione degli interessi, irragionevolezza e violazione della proporzionalità. Secondo il ricorrente, i fatti contestati erano soltanto due, distanziati nel tempo, risalenti a una relazione ormai conclusa, privi di attualità e riconducibili a liti familiari, senza un concreto pericolo di reiterazione. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle proprie memorie procedimentali e la prevalente adesione dell’Amministrazione alla versione della persona segnalante. Con ulteriore motivo ha sostenuto che l’invito a intraprendere un percorso di recupero presso associazioni specializzate fosse stato trasformato in un obbligo, mentre la legge lo configurerebbe come facoltà. Con il motivo relativo all’accesso ha dedotto la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 10, 22 e 24 l. n. 241/1990, dell’art. 8, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 352/1992 e del d.m. Interno 16 marzo 2022, contestando il diniego fondato su esigenze di ordine e sicurezza pubblica, prevenzione e repressione della criminalità. Con motivi aggiunti ha censurato anche la trasmissione della notizia di reato alla Procura, deducendo l’ambiguità e contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’illegittima contemporanea pendenza del procedimento penale e di quello amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo l’ammonimento, qualificandolo come misura amministrativa preventiva e anticipatoria, fondata su una valutazione probabilistica del rischio di reiterazione o aggravamento delle condotte e non subordinata all’accertamento di un reato. I due episodi, pur numericamente limitati e distanziati nel tempo, sono stati giudicati di particolare gravità, essendo caratterizzati da minacce e violenza fisica, oltre che da ulteriori elementi indicativi di aggressività, gelosia e abuso di alcool. L’archiviazione del procedimento penale, motivata dall’isolamento dei fatti, non impediva l’adozione dell’ammonimento, poiché la finalità preventiva della misura è distinta da quella repressiva penale. Il secondo motivo è stato respinto in fatto: la ricostruzione dell’Amministrazione risultava corroborata dall’intervento della polizia, dagli accertamenti svolti nel procedimento penale e dai filmati depositati dallo stesso ricorrente, ritenuti idonei a confermare la versione posta a fondamento dell’ammonimento. Il terzo motivo è stato respinto perché il Questore si sarebbe limitato a invitare l’interessato a partecipare ai percorsi di recupero previsti dalla legge, senza trasformare la partecipazione in un obbligo giuridico. Il motivo aggiunto sulla contemporanea pendenza del procedimento penale e amministrativo è stato assorbito. Quanto alla domanda di accesso, il testo riferisce che, con precedente ordinanza collegiale, il TAR aveva già accolto la domanda e ordinato l’ostensione degli atti, dopo l’archiviazione del procedimento penale e il venir meno degli impedimenti connessi all’attività investigativa; la sentenza definitiva non ha quindi fondato su tale profilo l’accoglimento del ricorso principale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119

    quando il questore procede all’ammonimento [...] informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio [...] finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere

    La misura dell’ammonimento per violenza domestica ha natura preventiva e anticipatoria ed è adottabile sulla base di una valutazione probabilistica del rischio di reiterazione o aggravamento delle condotte, anche senza un previo accertamento penale dei fatti.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La presentazione di memorie procedimentali non impone all’Amministrazione una confutazione analitica di ogni allegazione, quando la ricostruzione dei fatti risulti comunque adeguatamente fondata sugli elementi istruttori acquisiti.

  • artt. 3, 22 e 24 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diritto di accesso è stato riconosciuto dal TAR con precedente ordinanza, una volta venuti meno gli impedimenti derivanti dalla pendenza del procedimento penale e dalle esigenze investigative.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso agli atti è stata esaminata secondo il rito speciale previsto per la tutela del diritto di accesso.

  • art. 3, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 93/2013, convertito in l. n. 119/2013

    la partecipazione «ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis» e i «relativi esiti» consentono di valutare la revocabilità dell’ammonimento

    L’invito a partecipare ai percorsi di recupero costituisce una modalità prevista dalla disciplina dell’ammonimento e, secondo il TAR, nel caso concreto non è stato trasformato in un obbligo illegittimo.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore per violenza domestica è una misura amministrativa preventiva e anticipatoria, fondata su una valutazione probabilistica del rischio che condotte potenzialmente violente si ripetano o si aggravino; non richiede necessariamente che i fatti siano stati qualificati come reato in sede penale.
  • L’archiviazione del procedimento penale perché i fatti sono stati ritenuti isolati non esclude, di per sé, la legittimità dell’ammonimento, poiché la funzione repressiva della sanzione penale è distinta dalla funzione preventiva della misura amministrativa.
  • La limitata numerosità e la distanza temporale degli episodi non impediscono l’ammonimento quando la loro concreta modalità esecutiva denoti particolare violenza e sussistano ulteriori elementi indicativi di un possibile rischio futuro.
  • La mancata confutazione analitica delle memorie procedimentali non determina l’illegittimità del provvedimento quando gli elementi acquisiti, anche mediante interventi di polizia e altri riscontri oggettivi, sostengano adeguatamente la ricostruzione amministrativa dei fatti.
  • L’invito rivolto al destinatario dell’ammonimento a partecipare a percorsi di recupero non è illegittimo per il solo impiego di formule sollecitatorie, se dal contenuto complessivo del provvedimento non risulta trasformata la facoltà di partecipazione in un obbligo giuridico.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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