Sentenza del 27/05/2021 n. 1671 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Attività di verifica - P.v.c. redatto in contraddittorio - Mancata consegna delle fatture - Inutilizzabiltà delle stesse dal consulente di parte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a imposte dirette, IRAP e IVA per l'anno 2009, fondati su un accertamento induttivo derivante da scostamenti fra giacenze iniziali e vendite. I ricorrenti contestavano l'erroneita' dei calcoli dell'ufficio (in particolare per i ponti di legno e per talune tipologie di ferro tondo), sostenendo che l'ufficio aveva omesso di considerare acquisti avvenuti nel corso dell'anno e lamentando una indebita inversione dell'onere della prova da parte della Commissione di primo grado. In primo grado i ricorsi erano stati accolti solo parzialmente; in appello i ricorrenti hanno prodotto una consulenza che ricalcolava le rimanenze mediante l'uso di fatture di acquisto che, tuttavia, non erano state consegnate al momento della verifica e di cui il verbale di constatazione dava conto come non rinvenute.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato estinto l'appello di P. S. limitatamente all'avviso di accertamento per il quale e' stata presentata una domanda di definizione agevolata. Gli appelli proposti da H. S. s.r.l. e da P. P. I. sono stati rigettati. Il giudice ha ritenuto inammissibile/utilizzabile con limiti la consulenza di parte poiche' i calcoli si basavano su fatture non consegnate durante la verifica e indicate come mancanti nel processo verbale redatto in contraddittorio; pertanto quelle fatture non potevano essere utilizzate per confutare l'accertamento dell'Amministrazione. E' stata altresi' sottolineata l'incoerenza tra le deduzioni di parte e i dati utilizzati dal proprio consulente, a ulteriore sostegno dell'inattendibilita' della contabilita' della societa'. Le spese del grado sono state liquidate a carico solidale di H. S. s.r.l. e di P. P. I.; nulla per le spese nel rapporto tra P. S. e l'Agenzia nella parte estinta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972 art. 52, comma 5
Il divieto di utilizzare documenti (in particolare fatture) non consegnati al momento della verifica resi noti come mancanti nel processo verbale di constatazione rende tali documenti inutilizzabili dal contribuente/consulente in sede successiva per ricalcoli o per confutare l'accertamento fiscale.
D.P.R. n. 600/1973 art. 33 (richiamo all'art. 52 D.P.R. 633/72)
Richiamando l'art. 52 del D.P.R. 633/72, conferma la regola procedurale secondo cui la mancata esibizione di documentazione richiesta in sede di verifica comporta limiti all'utilizzabilita' di tali documenti in sede processuale a favore del contribuente.
Massime di principio
- Fatture e documenti non consegnati al verificatore durante la verifica e indicati come mancanti nel verbale di constatazione non possono essere poi utilizzati dal contribuente o dal suo consulente per ricalcoli o per confutare l'accertamento; la mancata consegna preclude l'utilizzabilita' probatoria di tali elementi.
- La produzione tardiva in giudizio di una consulenza basata su documenti la cui esistenza e' stata negata o non dimostrata in sede di verifica ha scarso valore se non puo' essere accompagnata da prova dell'annotazione regolare nei registri contabili o della disponibilita' effettiva dei documenti al momento della verifica.
- In presenza di incongruenze e discrasie tra quanto dichiarato nel ricorso e i calcoli prodotti dal consulente di parte, la credibilita' della contabilità societaria viene fortemente compromessa, rafforzando la legittimita' dell'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione.
- La definizione agevolata, se validamente proposta e ammessa, estingue il relativo giudizio tributario limitatamente agli atti oggetto della definizione; resta ferma la decisione sul resto della controversia.
- Il giudice valuta la corrispondenza logica e probatoria tra documentazione prodotta e deduzioni difensive: l'onere di fornire elementi probatori che neutralizzino efficacemente gli indici parametrico-induttivi gravanti sulla contabilità e sulle giacenze grava sul contribuente quando l'accertamento e' basato su presunzioni fondate e su dati di fatto riscontrati dall'ufficio.
Testo integrale
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