Sentenza n. 2526/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Civile - Lavoro e Previdenza, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 1.000 euro per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero a una sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 3 settembre 2025, che aveva disposto in suo favore il pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 10 novembre 2023. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza civile e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Considerato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato civile.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La previsione relativa all’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato all’interno dell’amministrazione debitrice e può operare senza compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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