Sentenza del 24/03/2016 n. 5845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento IVA e sanzioni relativo all'anno 2000, sostenendo che la cessione intracomunitaria di merce alla ditta tedesca M.A. non si fosse perfezionata perché la merce era stata rubata durante il trasporto, prima della consegna al destinatario. Ha invocato la disciplina civilistica del contratto di trasporto e quella sulle presunzioni di cessione e perdita dei beni, sostenendo che l'operazione dovesse essere considerata non imponibile o comunque non avvenuta. Con il secondo motivo ha lamentato anche l'omessa valutazione del furto quale evento fortuito e indipendente dalla propria volontà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando i motivi inammissibili e comunque infondati. Ha stabilito che, in assenza di prova di una diversa pattuizione contrattuale, nella vendita di beni mobili la proprietà si trasferisce con il consenso e il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la merce al vettore. Ai fini IVA, la cessione si considera effettuata con la consegna o spedizione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6. Il furto avvenuto durante il trasporto non incide quindi sull'avvenuto perfezionamento della cessione. La disciplina del D.P.R. n. 441 del 1997 sulle presunzioni di cessione e sulla perdita dei beni non era applicabile, perché la cessione e la consegna al vettore erano già documentate e non si trattava di beni semplicemente mancanti nei locali dell'impresa. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6
Il momento di effettuazione della cessione per i beni mobili materiali si considera verificato all'atto della loro consegna o spedizione.
La cessione rilevante ai fini IVA si considera effettuata quando i beni vengono consegnati o spediti. La successiva sottrazione della merce durante il trasporto non elimina, di regola, il presupposto impositivo.
Codice civile, artt. 1376 e 1377
Nella vendita di beni mobili il trasferimento della proprietà avviene, in linea generale, con il consenso delle parti, salvo diversa disciplina o pattuizione.
Codice civile, art. 1476
La consegna è un'obbligazione del venditore distinta dal trasferimento della proprietà; pertanto la mancata consegna materiale al destinatario non implica necessariamente il mancato perfezionamento della vendita.
Codice civile, art. 1510, comma 2
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.
La consegna al vettore normalmente libera il venditore dall'obbligo di consegna e conferma che il rischio della successiva perdita non impedisce il perfezionamento della cessione.
D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2 e 5
La disciplina riguarda le presunzioni di cessione o acquisto di beni non rinvenuti nei luoghi dell'impresa e le modalità per dimostrare la loro destinazione o perdita. Non si applica quando la cessione è già stata effettivamente realizzata e la merce è stata consegnata al vettore.
Legge n. 427 del 1993, art. 41
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie presuppone che i beni siano effettivamente usciti dal territorio nazionale e che ricorrano gli altri requisiti dell'operazione intracomunitaria. Se la merce scompare in Italia, l'operazione è qualificata come cessione interna imponibile.
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 3
La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione.
La disposizione opera nell'ambito delle presunzioni di cessione e richiede una prova documentale specifica della perdita. Non è stata ritenuta applicabile a una cessione già perfezionata e documentata; inoltre la Corte ha escluso un'automatica equiparazione tra furto e perdita rilevante ai sensi della norma.
Massime di principio
- Nelle vendite di beni mobili, il trasferimento della proprietà e il momento di effettuazione dell'operazione IVA possono verificarsi prima della consegna materiale al destinatario, soprattutto quando il venditore affida la merce al vettore.
- Il furto o la scomparsa della merce durante il trasporto non annullano automaticamente la cessione né eliminano l'IVA, se la vendita era già perfezionata e la merce era stata spedita.
- Per sostenere che il trasferimento della proprietà avvenga solo alla consegna effettiva, è necessario dimostrare una specifica clausola contrattuale o una diversa disciplina applicabile; la mancata produzione del contratto può rendere il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le norme sulle presunzioni di cessione e sulla perdita dei beni riguardano principalmente beni mancanti dai locali dell'impresa e non una vendita già documentata con consegna al vettore.
- Ai fini della non imponibilità intracomunitaria, la merce deve normalmente uscire dal territorio nazionale e devono essere dimostrati i requisiti dell'operazione; la scomparsa dei beni in Italia non consente, di regola, di applicare il regime intracomunitario non imponibile.
- Una nota di credito emessa dal venditore non è sufficiente, da sola, a neutralizzare l'IVA se l'operazione era già fiscalmente effettuata.
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