Sentenza n. 3872/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 394/2025 del 13/11/2025 RG n. 513/2022, del Tribunale di Varese, sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il credito per la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione il 3 dicembre 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre agli interessi legali. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. L'Amministrazione si è costituita con una memoria meramente formale, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. Ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza diretta del creditore. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di provvedimenti giudiziari; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza divenuta definitiva e ritualmente notificata, il creditore può agire in ottemperanza una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti giudizialmente accertati.
- In presenza di un titolo giudiziale non contestato nell'esistenza e nell'ammontare e di mancato pagamento, anche parziale, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'apposita istanza del creditore.
- L'attività del commissario ad acta non è remunerata quando rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato.
Come è indicizzato
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