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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1947/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

INGENITO Anna: impugna la condanna per danneggiamento sostenendo che il d.lgs. 19/03/2024 n.31 (entrato in vigore il 04/04/2024) ha reso tale fattispecie procedibile a querela e che tale regime favorevole si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente; poiché la persona offesa non ha mai sporto querela, deduce l'improcedibilità dell'azione penale. MATTEO Carmela Bruna: denuncia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e contesta la misura dell'aumento di pena per continuazione, lamentando omissione e contraddittorietà della motivazione e irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

Per INGENITO Anna: il ricorso è ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che il d.lgs. n.31/2024 ha trasformato il danneggiamento su cose esposte in reato procedibile a querela e che la norma più favorevole si applica anche ai fatti anteriori; essendo mancata la querela la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché l'azione penale è improcedibile. Per MATTEO Carmela Bruna: il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o aspecifico; la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche e ha giudicato generico il motivo relativo alla quantificazione dell'aumento per continuazione; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per violazione colposa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31

    ha reso il danneggiamento su cose esposte procedibile a querela; applicata in senso favorevole anche a fatti anteriori all'entrata in vigore, determinando l'improcedibilità in assenza di querela

  • Codice penale

    principio che impone l'applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; posto a fondamento dell'applicazione retroattiva della modifica del regime di procedibilità

  • Codice di procedura penale

    art. 581, comma 1, lett. c)

    esige che i motivi di cassazione siano specifici; censure aspecifiche o indeterminate sono inammissibili

  • Codice di procedura penale

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • Codice penale

    norma richiamata come base dell'aggravazione contestata (ricettazione aggravata); la Corte d'appello ha confermato la condanna declinata nell'agevolazione

Massime di principio

  • Se una norma sopravvenuta è più favorevole all'imputato (es. trasformazione del reato in procedibile a querela), essa si applica anche ai fatti commessi anteriormente per effetto dell'art. 2 c.p.; il giudice deve verificare la presenza della condizione di procedibilità anche per fatti anteriori.
  • Quando il reato diventa perseguibile a querela e la querela non è stata presentata, l'azione penale è improcedibile e la condanna può essere annullata senza rinvio.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben motivati: censure generiche, aspecifiche o apodittiche in ordine a omessa motivazione o indebita valutazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sulla negativa personalità dell'imputato e su precedenti condanne; il giudice non è tenuto a considerare ogni elemento favorevole purché motivi i criteri decisivi.
  • La riduzione di pena per comportamento processuale (es. rinuncia a determinati motivi di gravame) è valutazione distinta dal riconoscimento delle attenuanti generiche e può comunque concorrere alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per motivi manifestamente infondati, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

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