Cassazione Penale, Sentenza n. 1947/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
INGENITO Anna: impugna la condanna per danneggiamento sostenendo che il d.lgs. 19/03/2024 n.31 (entrato in vigore il 04/04/2024) ha reso tale fattispecie procedibile a querela e che tale regime favorevole si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente; poiché la persona offesa non ha mai sporto querela, deduce l'improcedibilità dell'azione penale. MATTEO Carmela Bruna: denuncia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e contesta la misura dell'aumento di pena per continuazione, lamentando omissione e contraddittorietà della motivazione e irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
Per INGENITO Anna: il ricorso è ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che il d.lgs. n.31/2024 ha trasformato il danneggiamento su cose esposte in reato procedibile a querela e che la norma più favorevole si applica anche ai fatti anteriori; essendo mancata la querela la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché l'azione penale è improcedibile. Per MATTEO Carmela Bruna: il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o aspecifico; la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche e ha giudicato generico il motivo relativo alla quantificazione dell'aumento per continuazione; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per violazione colposa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31
ha reso il danneggiamento su cose esposte procedibile a querela; applicata in senso favorevole anche a fatti anteriori all'entrata in vigore, determinando l'improcedibilità in assenza di querela
Codice penale
principio che impone l'applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; posto a fondamento dell'applicazione retroattiva della modifica del regime di procedibilità
Codice di procedura penale
art. 581, comma 1, lett. c)
esige che i motivi di cassazione siano specifici; censure aspecifiche o indeterminate sono inammissibili
Codice di procedura penale
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Codice penale
norma richiamata come base dell'aggravazione contestata (ricettazione aggravata); la Corte d'appello ha confermato la condanna declinata nell'agevolazione
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta è più favorevole all'imputato (es. trasformazione del reato in procedibile a querela), essa si applica anche ai fatti commessi anteriormente per effetto dell'art. 2 c.p.; il giudice deve verificare la presenza della condizione di procedibilità anche per fatti anteriori.
- Quando il reato diventa perseguibile a querela e la querela non è stata presentata, l'azione penale è improcedibile e la condanna può essere annullata senza rinvio.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben motivati: censure generiche, aspecifiche o apodittiche in ordine a omessa motivazione o indebita valutazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sulla negativa personalità dell'imputato e su precedenti condanne; il giudice non è tenuto a considerare ogni elemento favorevole purché motivi i criteri decisivi.
- La riduzione di pena per comportamento processuale (es. rinuncia a determinati motivi di gravame) è valutazione distinta dal riconoscimento delle attenuanti generiche e può comunque concorrere alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per motivi manifestamente infondati, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
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