Ordinanza n. 334/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 39 del 31.03.2017, successivamente notificata, con la quale è stata disposta la demolizione da parte del ricorrente di alcuni manufatti in Comune di Sperlonga –Località Pallante che sarebbero stati realizzati senza titolo edilizio – urbanistico e che sono individuati nell'ordinanza come segue: 1. muretto in cemento con inferriata in metallo di circa 1 mt che interclude un'area scoperta per mq. 131,24 asservita al manufatto esistente; 2. camminamenti; struttura in lamiera e muratura destinata a deposito di mq. 7,81 3. scala di legno di mq. 6,71; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un muretto con inferriata, camminamenti, una struttura destinata a deposito e una scala di legno, ritenuti privi di titolo edilizio-urbanistico
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 39 del 31 marzo 2017 e gli atti presupposti, consequenziali o connessi, contestando la legittimità della demolizione di alcuni manufatti situati nel Comune di Sperlonga. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha comunicato il decesso del ricorrente con atto depositato il 9 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro l’ordinanza di demolizione. Ha dichiarato l’interruzione automatica del processo a decorrere dal 9 marzo 2026, data della dichiarazione del decesso resa dal difensore. Il Collegio ha ritenuto che la morte della parte, quando dichiarata dal difensore, produca l’interruzione del processo e precluda ogni ulteriore attività processuale; il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento. Il provvedimento di interruzione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva della fattispecie interruttiva.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il testo richiama l’art. 79, comma 2, c.p.a.
La disposizione, mediante il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’interruzione del processo in presenza dell’evento interruttivo previsto dalla legge.
art. 300 c.p.c.
Il testo richiama l’art. 300 c.p.c.
Il decesso della parte, dichiarato dal difensore, determina l’interruzione del processo; la dichiarazione produce l’effetto interruttivo dalla data in cui è resa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il testo richiama l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La morte di una parte del giudizio amministrativo, quando dichiarata dal difensore, determina l’interruzione automatica del processo dalla data della dichiarazione, senza necessità di un previo provvedimento giudiziale costitutivo.
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara l’interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e non integra la fattispecie interruttiva già prodottasi per effetto dell’evento e della relativa dichiarazione.
- Dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo decorre il termine per la riassunzione del processo; sino a tale momento è preclusa ogni ulteriore attività processuale.
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