Sentenza del 09/06/2020 n. 1520 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazione Tributarie e Sanzioni - Attività detenute all'estero - Mancata dichiarazione - Illecito autonomo - Mancanza accertamento di maggiori redditi - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 167/1990 per la mancata dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero. La questione è se la sanzione sia applicabile anche quando non sia stato accertato che tali attività abbiano prodotto redditi evasi.
La decisione
La decisione afferma che la violazione dell’obbligo dichiarativo costituisce un illecito autonomo: la sanzione è giustificata dall’elusione dell’obbligo, volto a permettere all’Amministrazione finanziaria il monitoraggio periodico delle attività estere. Non è quindi necessario accertare un’evasione fiscale collegata alle attività non dichiarate. Il testo fornito non indica le parti, l’esito processuale formale, il giudice, le date o le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, del d.l. n. 167/1990
Le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 167/1990, ai contribuenti hanno un titolo autonomo, che trova la sua ratio nell'elusione di un obbligo dichiarativo, posto da una norma già in vigore e volto a consentire all'Amministrazione un monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all'estero.
La sanzione punisce autonomamente l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all’estero, in quanto violazione dell’obbligo di monitoraggio; non richiede l’accertamento di ulteriori redditi imponibili o di evasione fiscale.
Massime di principio
- La mancata dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero può essere sanzionata per la sola violazione dell’obbligo di monitoraggio, anche se non è stata accertata un’evasione fiscale relativa a quelle attività.
- L’eventuale assenza di maggiori imposte accertate non esclude automaticamente la sanzione: occorre distinguere l’obbligo dichiarativo di monitoraggio dall’obbligo di dichiarare redditi imponibili.
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