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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11148/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione contro 21 ordinanze-ingiunzione emesse dall'ASL, ciascuna per euro 6.000,00, per la pretesa violazione dell'art. 100, comma 1, del d.lgs. n. 219/2006 in relazione a movimentazioni di medicinali tra il magazzino della farmacia e il magazzino destinato alla distribuzione all'ingrosso, entrambi riferibili al medesimo soggetto autorizzato. Secondo gli opponenti, la farmacia era legittimata anche alla vendita all'ingrosso e il trasferimento interno delle partite di farmaci non integrava alcuna violazione; in subordine, contestavano la qualificazione giuridica del fatto, il difetto di correlazione tra contestazione e sanzione, l'erronea applicazione della disciplina nazionale ed europea sui medicinali, nonché il mancato riconoscimento dell'errore scusabile/buona fede per avere comunque garantito la tracciabilità. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione annullando le ordinanze, ma la Corte d'appello di Torino aveva riformato la decisione e rideterminato le singole sanzioni in euro 4.500,00. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: violazione della legge n. 689/1981 e del d.lgs. n. 219/2006, erronea sussunzione del fatto nella fattispecie sanzionata, indebita introduzione di un elemento soggettivo non contestato, contrasto con la disciplina dei codici univoci e dei magazzini, mancato riconoscimento dell'esimente dell'errore di fatto e omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n. 219/2006 consente a farmacisti e società di farmacisti titolari di farmacia di svolgere attività di distribuzione all'ingrosso, ma solo nel rispetto dell'intera disciplina del titolo VII; la normativa impone la separazione funzionale e la tracciabilità delle attività, sicché i medicinali acquistati con il codice della farmacia possono essere venduti soltanto al pubblico e non essere trasferiti al magazzino del grossista, perché ciò integrerebbe una distribuzione all'ingrosso fuori dai limiti consentiti. Ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione, osservando che nelle sanzioni amministrative rileva la coscienza e volontà della condotta e che il giudice di merito aveva correttamente accertato la condotta contestata; ha poi negato l'esimente della buona fede/errore scusabile, non essendo emersi elementi positivi idonei a giustificare il convincimento della liceità del comportamento. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti per contestare la legalità della sanzione; la Corte non ravvisa violazione nella decisione impugnata.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    nelle violazioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico dell'autore, salvo prova contraria; la buona fede opera solo se provati elementi positivi idonei a escludere la rimproverabilità.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    richiamato in tema di correlazione tra fatto contestato e fatto sanzionato; la Corte osserva che non vi è diversità quando il giudice accerta la stessa condotta contestata.

  • art. 100 d.lgs. n. 219/2006

    la distribuzione all'ingrosso è subordinata ad autorizzazione; farmacisti e società di farmacisti titolari di farmacia possono svolgere anche tale attività, ma nel rispetto delle disposizioni del titolo VII.

  • art. 104 d.lgs. n. 219/2006

    richiamato come norma che disciplina obblighi e facoltà del titolare dell'autorizzazione all'ingrosso, in particolare approvvigionamento e fornitura.

  • art. 105 d.lgs. n. 219/2006

    richiamato per i tempi massimi di consegna alle farmacie e per gli obblighi dell'AIC, nel quadro delle regole che assicurano il servizio pubblico e la tracciabilità.

  • art. 147 d.lgs. n. 219/2006

    prevede la sanzione penale per chi inizia o prosegue l'attività di distribuzione all'ingrosso senza autorizzazione o senza la persona responsabile.

  • art. 148 d.lgs. n. 219/2006

    sanziona amministrativamente la violazione delle disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste dall'art. 147, comma 4, senza pregiudizio per eventuali sanzioni penali.

  • art. 122 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934

    richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente mal applicata.

  • art. 123 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934

    richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente mal applicata.

  • artt. 34 e 46 R.D. n. 1706/1938

    richiamati dai ricorrenti nel quadro della disciplina sanitaria dei medicinali.

  • art. 28 l. n. 833/1978

    richiamato dai ricorrenti come parte della disciplina invocata.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 1/2012

    richiamato dai ricorrenti in connessione con la disciplina delle farmacie e delle attività esercitabili.

  • art. 3 d.m. 15 luglio 2004

    richiamato sulla codificazione delle attività e dei codici univoci, interpretato dalla Corte nel senso che la necessità di codici distinti risponde alla tracciabilità e alla separazione delle attività.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 540/1992

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di violazione nella movimentazione interna dei medicinali.

  • art. 5 l. n. 2248/1865, All. E

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla richiesta di disapplicazione della disciplina secondaria incompatibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel sistema del d.lgs. n. 219/2006 la facoltà per farmacisti e società di farmacisti titolari di farmacia di svolgere anche distribuzione all'ingrosso non elimina la distinzione funzionale tra vendita al pubblico e distribuzione all'ingrosso: l'attività mista è lecita solo se esercitata nel rispetto integrale delle regole del titolo VII, incluse quelle sulla tracciabilità e sui canali di approvvigionamento.
  • I medicinali acquistati con il codice univoco della farmacia possono essere destinati alla dispensazione al pubblico finale; il loro trasferimento al circuito della distribuzione all'ingrosso integra esercizio dell'attività oltre i limiti consentiti, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni del titolo VII.
  • In tema di sanzioni amministrative, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione ricorre solo se il giudice applica una fattispecie diversa, nei suoi elementi costitutivi rilevanti, da quella contestata; non basta una diversa valorizzazione giuridica della medesima condotta.
  • Per le illecite amministrative, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa a carico dell'agente; la buona fede o l'errore scusabile richiedono la prova di elementi positivi concreti idonei a escludere ogni rimproverabilità.
  • La necessità di codici distinti e di una rigorosa tracciabilità delle movimentazioni dei medicinali è funzionale alla tutela del servizio pubblico, alla prevenzione di distorsioni concorrenziali e alla protezione della salute pubblica, e non costituisce una indebita restrizione dell'attività economica quando sia imposta dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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