Cassazione Civile, Ordinanza n. 11148/2026 del 25/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione contro 21 ordinanze-ingiunzione emesse dall'ASL, ciascuna per euro 6.000,00, per la pretesa violazione dell'art. 100, comma 1, del d.lgs. n. 219/2006 in relazione a movimentazioni di medicinali tra il magazzino della farmacia e il magazzino destinato alla distribuzione all'ingrosso, entrambi riferibili al medesimo soggetto autorizzato. Secondo gli opponenti, la farmacia era legittimata anche alla vendita all'ingrosso e il trasferimento interno delle partite di farmaci non integrava alcuna violazione; in subordine, contestavano la qualificazione giuridica del fatto, il difetto di correlazione tra contestazione e sanzione, l'erronea applicazione della disciplina nazionale ed europea sui medicinali, nonché il mancato riconoscimento dell'errore scusabile/buona fede per avere comunque garantito la tracciabilità. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione annullando le ordinanze, ma la Corte d'appello di Torino aveva riformato la decisione e rideterminato le singole sanzioni in euro 4.500,00. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: violazione della legge n. 689/1981 e del d.lgs. n. 219/2006, erronea sussunzione del fatto nella fattispecie sanzionata, indebita introduzione di un elemento soggettivo non contestato, contrasto con la disciplina dei codici univoci e dei magazzini, mancato riconoscimento dell'esimente dell'errore di fatto e omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n. 219/2006 consente a farmacisti e società di farmacisti titolari di farmacia di svolgere attività di distribuzione all'ingrosso, ma solo nel rispetto dell'intera disciplina del titolo VII; la normativa impone la separazione funzionale e la tracciabilità delle attività, sicché i medicinali acquistati con il codice della farmacia possono essere venduti soltanto al pubblico e non essere trasferiti al magazzino del grossista, perché ciò integrerebbe una distribuzione all'ingrosso fuori dai limiti consentiti. Ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione, osservando che nelle sanzioni amministrative rileva la coscienza e volontà della condotta e che il giudice di merito aveva correttamente accertato la condotta contestata; ha poi negato l'esimente della buona fede/errore scusabile, non essendo emersi elementi positivi idonei a giustificare il convincimento della liceità del comportamento. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 689/1981
richiamato dai ricorrenti per contestare la legalità della sanzione; la Corte non ravvisa violazione nella decisione impugnata.
art. 3 l. n. 689/1981
nelle violazioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico dell'autore, salvo prova contraria; la buona fede opera solo se provati elementi positivi idonei a escludere la rimproverabilità.
art. 14 l. n. 689/1981
richiamato in tema di correlazione tra fatto contestato e fatto sanzionato; la Corte osserva che non vi è diversità quando il giudice accerta la stessa condotta contestata.
art. 100 d.lgs. n. 219/2006
la distribuzione all'ingrosso è subordinata ad autorizzazione; farmacisti e società di farmacisti titolari di farmacia possono svolgere anche tale attività, ma nel rispetto delle disposizioni del titolo VII.
art. 104 d.lgs. n. 219/2006
richiamato come norma che disciplina obblighi e facoltà del titolare dell'autorizzazione all'ingrosso, in particolare approvvigionamento e fornitura.
art. 105 d.lgs. n. 219/2006
richiamato per i tempi massimi di consegna alle farmacie e per gli obblighi dell'AIC, nel quadro delle regole che assicurano il servizio pubblico e la tracciabilità.
art. 147 d.lgs. n. 219/2006
prevede la sanzione penale per chi inizia o prosegue l'attività di distribuzione all'ingrosso senza autorizzazione o senza la persona responsabile.
art. 148 d.lgs. n. 219/2006
sanziona amministrativamente la violazione delle disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste dall'art. 147, comma 4, senza pregiudizio per eventuali sanzioni penali.
art. 122 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente mal applicata.
art. 123 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente mal applicata.
artt. 34 e 46 R.D. n. 1706/1938
richiamati dai ricorrenti nel quadro della disciplina sanitaria dei medicinali.
art. 28 l. n. 833/1978
richiamato dai ricorrenti come parte della disciplina invocata.
art. 1, comma 2, d.l. n. 1/2012
richiamato dai ricorrenti in connessione con la disciplina delle farmacie e delle attività esercitabili.
art. 3 d.m. 15 luglio 2004
richiamato sulla codificazione delle attività e dei codici univoci, interpretato dalla Corte nel senso che la necessità di codici distinti risponde alla tracciabilità e alla separazione delle attività.
art. 5-bis d.lgs. n. 540/1992
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di violazione nella movimentazione interna dei medicinali.
art. 5 l. n. 2248/1865, All. E
richiamato dai ricorrenti in relazione alla richiesta di disapplicazione della disciplina secondaria incompatibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel sistema del d.lgs. n. 219/2006 la facoltà per farmacisti e società di farmacisti titolari di farmacia di svolgere anche distribuzione all'ingrosso non elimina la distinzione funzionale tra vendita al pubblico e distribuzione all'ingrosso: l'attività mista è lecita solo se esercitata nel rispetto integrale delle regole del titolo VII, incluse quelle sulla tracciabilità e sui canali di approvvigionamento.
- I medicinali acquistati con il codice univoco della farmacia possono essere destinati alla dispensazione al pubblico finale; il loro trasferimento al circuito della distribuzione all'ingrosso integra esercizio dell'attività oltre i limiti consentiti, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione delle disposizioni del titolo VII.
- In tema di sanzioni amministrative, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione ricorre solo se il giudice applica una fattispecie diversa, nei suoi elementi costitutivi rilevanti, da quella contestata; non basta una diversa valorizzazione giuridica della medesima condotta.
- Per le illecite amministrative, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa a carico dell'agente; la buona fede o l'errore scusabile richiedono la prova di elementi positivi concreti idonei a escludere ogni rimproverabilità.
- La necessità di codici distinti e di una rigorosa tracciabilità delle movimentazioni dei medicinali è funzionale alla tutela del servizio pubblico, alla prevenzione di distorsioni concorrenziali e alla protezione della salute pubblica, e non costituisce una indebita restrizione dell'attività economica quando sia imposta dalla disciplina di settore.
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