Sentenza del 22/01/2021 n. 444 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima della emissione dell'atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava un atto amministrativo/accertamento tributario lamentando la mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto, deducendo che tale omissione avrebbe comportato l'invalidità dell'atto stesso
La decisione
Il giudice ha rigettato la doglianza del ricorrente ritenendo che nel nostro ordinamento non opera un obbligo generalizzato per l'Amministrazione di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione di ogni atto. L'obbligo di esperire il contraddittorio, con la conseguenza di nullità dell'atto in caso di violazione, sussiste esclusivamente quando è espressamente previsto dalla legge per la specifica fattispecie. Pertanto l'atto impugnato non è stato annullato per la sola mancata attivazione del contraddittorio ove la norma non lo imponga esplicitamente
Norme richiamate
legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12 co. 7
Riferita come esempio di norma che, se espressamente formulata, può imporre obblighi di contraddittorio; non vale a stabilire un obbligo generalizzato per tutti gli atti tributari
TULPS, art. 110 co. 6
Richiamata come esempio di disposizione che in ambiti specifici può prevedere forme di garanzia procedimentale; comunque conferma il principio che l'obbligo di contraddittorio dipende dalla previsione normativa specifica
Cass. SS.UU. n. 24823/2015
Giurisprudenza richiamata che afferma il principio per cui non esiste obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l'invalidità dell'atto per omissione del contraddittorio si verifica solo se la legge lo esige espressamente
Massime di principio
- Non esiste un obbligo generale e automatico per l'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale prima di ogni atto; bisogna verificare la normativa specifica applicabile alla fattispecie
- In materia di tributi non armonizzati la mancata attivazione di un contraddittorio non determina di per sé la nullità dell'atto, salvo che una norma espressa lo preveda
- Chi impugna un atto per mancato contraddittorio deve indicare la norma specifica che impone tale obbligo e dimostrare la sua violazione per poter ottenere l'annullamento
- È buona pratica amministrativa attivare il contraddittorio quando possibile (per ragioni di trasparenza e correttezza), ma la sua omissione non è automaticamente causa di annullamento se non è prevista dalla legge
- Prima di proporre ricorso, verificare regolamenti, leggi speciali o disposizioni comunitarie che possano imporre il contraddittorio per la singola fattispecie (se presenti, la loro violazione può invece comportare invalidità dell'atto)
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