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Sentenza

Sentenza n. 583/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto ai ricorrenti di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 1.

Giustizia amministrativa202600510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: distinti provvedimenti di D.A.S.P.O. della Questura di Firenze, della durata di un anno, con divieto di accesso ai luoghi degli incontri di calcio indicati nei provvedimenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I quattro ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo-cumulativo contro i rispettivi D.A.S.P.O., adottati in relazione a uno scontro tra tifosi verificatosi prima di una partita amichevole. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti del ricorso collettivo-cumulativo. Il Collegio ha rilevato che i provvedimenti impugnati descrivono condotte individuali diverse, con specificazione, per ciascun destinatario, dei tempi degli spostamenti, degli indumenti, delle caratteristiche fisiche, degli atteggiamenti e delle modalità di partecipazione ai fatti; inoltre, tre ricorrenti si sarebbero mossi insieme su un’autovettura, mentre il quarto avrebbe agito autonomamente. Ne consegue che non vi era identità delle situazioni sostanziali e processuali, né identità di petitum e causa petendi. Quanto al profilo cumulativo, i provvedimenti riguardavano soggetti e procedimenti distinti e non presentavano connessione oggettiva, procedimentale o funzionale: l’unico elemento comune era la collocazione delle condotte nella medesima vicenda storica, circostanza ritenuta insufficiente. Le singole posizioni avrebbero potuto richiedere valutazioni differenti circa l’istruttoria, la responsabilità individuale e la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso collettivo richieda congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, con domande aventi identico oggetto, atti dal medesimo contenuto e identità dei motivi, nonché l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali. Ha inoltre affermato che il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo in presenza di connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, eventualmente accompagnata dalla connessione soggettiva; la mera appartenenza degli atti alla stessa vicenda storica non è sufficiente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità, per la Sezione, della questione nella specifica materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all’esito dell’udienza cautelare quando ricorrono i relativi presupposti e le parti siano state avvisate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo proposto da più soggetti è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, l’identità dell’oggetto delle domande, l’identità degli atti impugnati quanto a contenuto e l’identità dei motivi, oltre all’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti.
  • L’onere di provare, già in limine litis, la puntuale identità di petitum e causa petendi e l’assenza di conflitti di interesse grava sui co-ricorrenti che scelgono la forma collettiva.
  • La diversa individualizzazione delle condotte contestate nei distinti provvedimenti amministrativi esclude l’identità delle situazioni sostanziali necessaria per un ricorso collettivo, anche quando gli atti siano collegati a una medesima vicenda fattuale.
  • Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo quando sussista una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, eventualmente accompagnata dalla connessione soggettiva; la mera connessione soggettiva o la comune collocazione degli atti nella stessa vicenda storica non è sufficiente.
  • Quando i provvedimenti riguardano soggetti e procedimenti distinti e richiedono valutazioni individualizzate sulla condotta, sull’istruttoria e sulla responsabilità dei destinatari, devono essere impugnati con ricorsi separati.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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