Cassazione Penale, Sentenza n. 32713/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) l'esclusione del riconoscimento del "fatto lieve" ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (violazione art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che le cessioni erano avvenute in arco temporale circoscritto, con pochi acquirenti e quantitativi esigui; 2) la mancata rideterminazione/modulazione della pena pecuniaria (violazione art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), ritenuta sproporzionata rispetto alla pena detentiva; 3) errore nel calcolo della diminuzione della pena pecuniaria per effetto del rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e illegittimità della misura degli aumenti per i reati satellite alla luce della sentenza Corte cost. n. 40/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (la valutazione della "minima offensività" è questione di merito; corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso il fatto lieve per la protrazione dell'attività e la capacità di rifornire "a chiamata" molti clienti). Il secondo motivo è inammissibile/infondato: la pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 ha inciso sul minimo della pena detentiva ma non sulla pena pecuniaria, la quale è autonomamente determinabile e non obbligatoriamente proporzionale alla pena detentiva. Il terzo motivo è in parte fondato: la Corte ha ritenuto corretta la conferma degli aumenti per i reati satellite ma ha rilevato errore nel calcolo della diminuzione della pena pecuniaria per il rito abbreviato; la multa, precedentemente quantificata in €75.000,00, doveva essere ridotta a €50.000,00 ai sensi dell'art. 442 c.p.p. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, che viene rideterminata in €50.000,00; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie del "fatto lieve" si applica solo in presenza di minima offensività penale, valutata unitariamente con riferimento a qualità/quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la diversità delle sostanze non esclude automaticamente l'applicabilità, salvo che dimostri significativa potenzialità offensiva.
Codice di procedura penale, art. 442
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che la pena pecuniaria quantificata va diminuita applicando correttamente tale norma (riduzione da €75.000,00 a €50.000,00).
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite minimo di 8 anni di reclusione per alcune ipotesi, incidendo sulla cornice detentiva ma non sulla disciplina della pena pecuniaria; pertanto il mutamento normativo non impone automaticamente la rimodulazione della multa.
Codice penale, art. 133
Utilizzato come criterio generale per la congruità della pena; la determinazione della multa è stata ritenuta motivata con riferimento ai criteri di legge (circostanze, gravità, personalità e capacità economica).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivazioni di cassazione)
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b) ed e)): i motivi proposti sono stati esaminati nei limiti di tale normativa; alcune censure sono state ritenute inammissibili perché sostanzialmente impugnavano valutazioni di fatto.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e altre pronunce rilevanti: es. Sez. U. n. 35737/2010; Sez. U. n. 51063/2018 - Murolo; Sez. U. n. 22471/2015 - Sebbar)
I principi consolidati affermano che il riconoscimento del fatto lieve richiede valutazione caso per caso e che l'aumento per continuazione/reati satellite richiede specifica rivalutazione alla luce della cornice edittale più favorevole, pur non escludendo la possibilità di mantenere aumenti se adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Il "fatto lieve" ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 si riconosce soltanto in presenza di "minima offensività": valutazione complessiva e casistica (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze e durata dell'attività) e non va escluso automaticamente per la diversità delle sostanze.
- La persistente capacità di rifornire "a chiamata", la pluralità di clienti e la prolungata durata dell'attività sono elementi indicativi di rilevanza offensiva che escludono il fatto lieve.
- La pena pecuniaria è autonomamente determinata e non richiede una proporzionalità matematica stretta con la pena detentiva; il giudice deve però motivare la misura della multa con i criteri dell'art. 133 c.p.
- La pronuncia della Corte costituzionale che modifica la cornice edittale detentiva (es. sent. n. 40/2019) non incide automaticamente sulla pena pecuniaria e non impone la sua rideterminazione se non vi è un preciso profilo di illegittimità o sproporzione motivata.
- Gli aumenti di pena per reati satellite/continuazione devono essere "specificamente rivalutati" alla luce della nuova cornice edittale, ma possono essere mantenuti se il giudice li giustifica adeguatamente in relazione alla pervicacia e al numero delle condotte.
- In caso di rito abbreviato, la diminuzione della pena (anche pecuniaria) prevista dall'art. 442 c.p.p. deve essere applicata correttamente; errori aritmetici o di calcolo nella quantificazione della multa possono determinare l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della sanzione pecuniaria da parte della Cassazione.
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