Cassazione Civile, Ordinanza n. 21378/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 relativo a un'unità immobiliare adibita a hotel. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che ai fini del tributo dovesse considerarsi la rendita catastale da essa originariamente dichiarata con procedura DOCFA, e non la rendita rettificata dall'Ufficio catastale con successivo avviso di accertamento, poi divenuto definitivo anche per effetto del giudicato. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 5 e 14 del d.lgs. 504/1992, assumendo che la rendita rettificata non fosse utilizzabile per l'anno 2016 e che non vi fosse evasione idonea a giustificare la sanzione; 3) violazione delle norme sull'IMU, sostenendo che rilevi la rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e che, essendo la rettifica successiva, i versamenti già effettuati sarebbero stati legittimi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione. Nel merito ha affermato che, quando la variazione catastale deriva da una dichiarazione del contribuente, la rendita rettificata può essere utilizzata ai fini impositivi già dal momento della dichiarazione, anche per annualità successive ma riferite a periodi non coperti da decadenza; ha inoltre ribadito che, una volta divenuta definitiva la rendita catastale rettificata, essa costituisce il dato da assumere per la base imponibile. Di conseguenza è stata ritenuta legittima anche la sanzione per omesso versamento, poiché il tributo risultava dovuto in base alla maggiore rendita e non era stato pagato entro il termine previsto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, escluso perché la sentenza impugnata esponeva le ragioni della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione apparente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato dalla ricorrente per lamentare carenza motivazionale della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che interpreta la norma come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 12 preleggi
Utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
La rendita catastale divenuta definitiva rileva dal periodo d'imposta successivo, salvo il caso di variazioni conseguenti a dichiarazione del contribuente o correzioni di errori materiali, che operano dalla data della dichiarazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14
Richiamato nel motivo di ricorso sulla base imponibile e sulla rendita catastale rilevante ai fini ICI/IMU.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 4
Riproduce, per l'IMU, la regola dell'efficacia delle risultanze catastali e la Corte lo utilizza per affermare la rilevanza della rendita rettificata.
l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
La Corte lo richiama per il principio di utilizzabilità della rendita notificata anche per annualità anteriori alla notificazione, purché successive alla denuncia di variazione.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 3
La sanzione è ricondotta al mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
In materia sanzionatoria tributaria è sufficiente la consapevolezza e una condotta almeno negligente; opera una presunzione di colpa per l'atto illecito.
l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
Richiamata come principio generale applicato alla materia tributaria in tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Richiamato per escludere, nella fattispecie IMU, la riscossione frazionata.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 7
Richiamato quale norma che disciplina l'IMU e i termini di pagamento/accertamento.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Richiamato per il termine concesso con l'atto impositivo e per la disciplina dei tributi locali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il semplice difetto di sintesi o di persuasività.
- In materia di IMU/ICI, la rendita catastale rettificata è utilizzabile ai fini impositivi dal momento in cui deriva da una variazione dichiarata dal contribuente, con effetto anche per i periodi d'imposta successivi non coperti da decadenza.
- Quando la rendita catastale è stata rettificata e l'accertamento è divenuto definitivo, la rendita così determinata costituisce il parametro valido per individuare la base imponibile del tributo.
- La previsione sulla rilevanza delle rendite risultanti in catasto va intesa con riferimento alle rendite legittimamente vigenti; se il provvedimento catastale è divenuto definitivo, esso retroagisce quale unico dato valido ai fini dell'imposizione.
- La sanzione per omesso versamento del tributo presuppone la mancata corresponsione della maggiore imposta entro il termine previsto; sul piano soggettivo, in materia tributaria è sufficiente una condotta cosciente e almeno colposa del contribuente.
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