Cassazione Penale, Sentenza n. 27557/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento a carico di una imputata, già condannata in primo grado dal Tribunale di Avellino e poi, in parziale riforma, dalla Corte di Appello di Napoli alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di violenza privata, così riqualificato il capo originariamente contestato come tentata estorsione aggravata, nonché per un ulteriore reato di cui al d.lgs. n. 231 del 2007; il reato di furto contestato a un capo autonomo era stato dichiarato estinto per prescrizione. La parte civile ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 125, 576 e 597 c.p.p. e carenza di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe completamente ignorato l'atto di appello tempestivamente depositato dalla parte civile e, in particolare, la doglianza con cui era stata censurata la mancata motivazione sulla richiesta di provvisionale formulata in primo grado. In sostanza, il ricorso denuncia un'omessa pronuncia sui motivi devoluti dalla parte civile e la mancanza di un percorso argomentativo idoneo a far comprendere un rigetto, anche implicito, delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della parte civile, rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna risposta, neppure sintetica, ai motivi di appello proposti dalla parte civile e non presentava passaggi motivazionali collegabili a tali doglianze. È stato quindi affermato che mancava il necessario rapporto di corrispondenza tra devolutum e decisum nel giudizio di appello, con una sostanziale omissione di pronuncia. Per tale ragione la sentenza è stata annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; al medesimo giudice è stata rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Norma incriminatrice del reato riqualificato in appello come violenza privata, in luogo dell'originaria imputazione di tentata estorsione aggravata.
artt. 81, 629, commi 1 e 3 n. 3-bis, 61 n. 11 c.p.
Riferimento all'originaria contestazione, poi riqualificata dalla Corte territoriale in violenza privata.
artt. 81, 55, comma 9 d.lgs. 231/07
Base normativa del secondo reato per il quale vi è stata condanna in appello, secondo il testo della sentenza.
art. 125 c.p.p.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, lamentandone la violazione per omessa risposta ai motivi di appello della parte civile.
art. 576 c.p.p.
Norma che consente l'impugnazione della parte civile contro i capi civili della sentenza penale; la Corte rileva che i motivi devoluti avrebbero dovuto essere esaminati.
art. 597 c.p.p.
Richiamato in relazione all'effetto devolutivo dell'appello e all'obbligo del giudice di pronunciarsi sui motivi ritualmente devoluti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve pronunciare sui motivi ritualmente devoluti dalla parte civile, offrendo una motivazione che consenta di comprendere, anche in forma sintetica, le ragioni del rigetto o dell'accoglimento.
- L'omissione di qualsiasi esame delle censure proposte dalla parte civile integra un vizio di motivazione rilevante in cassazione, quando dalla sentenza non sia desumibile neppure un rigetto implicito delle doglianze.
- Il rapporto di corrispondenza tra devolutum e decisum è requisito necessario della decisione di appello: la sentenza è censurabile quando non emerge alcun collegamento tra le questioni devolute e il contenuto della motivazione.
- Se il vizio riguarda esclusivamente le statuizioni civili, l'annullamento può essere pronunciato ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
- Quando il giudice di legittimità annulla ai soli effetti civili, può demandare al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese del grado di cassazione relative alla parte civile.
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