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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23732/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere contestando fatti di spaccio (art. 73 d.p.r. 9/10/1990 n.309). Il motivo era articolato sulla presunta violazione di norme processuali (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza non avesse adeguatamente motivato la natura eccezionale della misura cautelare e che non fosse possibile basare la custodia cautelare su episodi del 2021 relativi ad altro procedimento, non valutando inoltre l'attualità e la concretezza del pericolo ex art. 274 lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. comma 1 lett. d) per la rituale rinuncia al ricorso manifestata dall'avvocato del ricorrente all'udienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (motivazione richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla colpa per la rinuncia). È stata inoltre rilevata l'assenza di comunicazione ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. C.p.p. in considerazione della modifica intervenuta dell'ordinanza impugnata; la difesa ha inoltre depositato che, successivamente, il Gip ha modificato la misura cautelare in obbligo di presentazione alla P.G.

Norme richiamate

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    La norma è quella in base alla quale sono contestati i reati di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) a più riprese, sia in forma individuale sia in concorso.

  • cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Richiamata dal ricorso come violazione di legge processuale, ossia i profili sostanziali e formali di motivazione impugnati in Cassazione.

  • cod. proc. pen.

    Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale del giudice circa la necessità e l'eccezionalità della custodia cautelare e alla valutazione del pericolo attuale e concreto; il ricorso sosteneva omissione di tale valutazione.

  • cod. proc. pen.

    art. 591 comma 1 lett. d)

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso in ragione della rinuncia rituale del ricorrente all'udienza.

  • Reg. Esec. Cod. proc. pen.

    La comunicazione alla cancelleria per atti esecutivi non è stata disposta in considerazione della modifica intervenuta nell'ordinanza impugnata.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata dalla Corte per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (colpa) del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità e comporta generalmente condanna alle spese e talvolta una sanzione alla Cassa delle ammende: valutare con attenzione prima di rinunciare.
  • La custodia cautelare in carcere richiede motivazione chiara e specifica sulla sua eccezionalità e sull'attualità e concretezza del pericolo; episodi precedenti e relativi ad altri procedimenti possono essere rilevanti ma non possono, di norma, costituire l'unico elemento giustificativo senza prova del pericolo attuale.
  • Se nel frattempo la misura cautelare viene modificata (es. sostituita con obbligo di presentazione), le comunicazioni esecutive possono essere escluse o adeguate: è utile aggiornare tempestivamente la documentazione difensiva.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la difesa solleciti al giudice motivazioni puntuali circa i rischi concreti (inadempimenti, reiterazione del reato, esigenze di garanzia, esigenze cautelari) e valuti la possibilità di misure meno afflittive prima di arrivare alla custodia in carcere.
  • La riassunzione dei precedenti comportamenti processuali (violenze delle misure cautelari, revoche pregresse) deve essere contestualizzata: il giudice deve dimostrare il nesso attuale tra quei comportamenti e il rischio concreto che giustifichi la misura più grave.

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