Cassazione Penale, Sentenza n. 16240/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Andrea Damiano contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il delitto di truffa. Il ricorrente censurava la decisione distrettuale per violazione di legge, vizio di motivazione e violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che i motivi di appello erano specifici (sia intrinsecamente sia estrinsecamente) e contestavano in modo articolato la valutazione probatoria del giudice di primo grado, chiedendo anche l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Roma avesse applicato in modo eccessivamente rigoroso il requisito di specificità dei motivi di appello, omettendo di valutare nel merito deduzioni che, almeno prima facie, risultavano sufficientemente specifiche (in particolare critiche alla selezione e valutazione delle prove testimoniali). Per tali ragioni la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi che possono essere proposti in cassazione; qui richiamato per conformarsi ai limiti formali dell'impugnazione in cassazione.
art. 610, comma 5‑bis, cod. proc. pen.
Riferito alla pronuncia di plano di inammissibilità: la declaratoria di inammissibilità di primo acchito è consentita solo nei casi in cui la causa di inammissibilità sia prontamente individuabile; la Corte ha richiamato questo principio per censurare una declaratoria affrettata.
art. 581, lettera c), cod. proc. pen.
Prevede il requisito di specificità dei motivi d'appello. La Corte ha ribadito che la specificità è richiesta ma va valutata tenendo conto della natura dell'impugnazione e della specificità della decisione impugnata; il requisito non può essere interpretato in modo così stringente da impedire una valutazione di merito quando emergono criticità sufficientemente articolate.
Norma richiamata in relazione ai termini e ai contenuti dell'atto d'appello; contestata l'asserita mancanza di specificità dei motivi d'appello anche alla luce di questa disposizione.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insussistenza del fatto; la Cassazione ha rilevato che il motivo di appello mirava a contestare la selezione e la valutazione delle prove alla base della condanna.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dei motivi d'appello (art. 581, lett. c) va valutato in relazione alla specificità della motivazione impugnata: più articolata è la motivazione di primo grado, maggiore è l'onere di specificità, ma non si deve impedire a priori la valutazione di merito quando emergono critiche articolate.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità è ammessa solo quando la causa di inammissibilità è prontamente individuabile; in caso di dubbi o di deduzioni che almeno prima facie appaiono specifiche, il giudice d'appello dovrebbe affrontare il merito.
- Deve distinguersi tra specificità intrinseca (contenuto e argomentazione del motivo) e specificità estrinseca (correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata): entrambe sono rilevanti, ma l'eccessiva rigidità nell'esigere la specificità estrinseca può ingiustificatamente precludere l'esame di questioni rilevanti.
- Il principio del favor impugnationis gioca un ruolo nel temperare il rigore della verifica formale dell'impugnazione, ma non deve diventare motivo per accettare motivi vaghi o manifestamente inidonei; l'equilibrio va ricercato caso per caso.
- Quando l'appellante contesta in modo argomentato la valutazione probatoria (ad es. selezione e credito delle testimonianze), tali deduzioni vanno esaminate nel merito se appaiono almeno prima facie fondate; una pronuncia di inammissibilità è giustificata solo se le censure risultano chiaramente carenti di specificità.
- La Corte di cassazione può annullare una declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale se quest'ultima ha applicato in modo erroneo o eccessivamente rigido il requisito di specificità, rimettendo la decisione per un esame corretto delle deduzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →