Cassazione Penale, Sentenza n. 24735/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che: 1) confermava la condanna per il reato di ricettazione (riducendo la pena) e dichiarava estinto per prescrizione il reato di truffa; 2) rigettava la richiesta di concordato in appello ex art. 599‑bis c.p.p. Il ricorrente deduceva (a) illogicità manifesta della motivazione e travisamento dei fatti rispetto alla riconosciuta responsabilità per concorso, lamentando che la Corte d'appello avrebbe elevato a prova i meri indizi e non avrebbe risposto alle doglianze difensive; (b) errata esclusione della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con precedente sentenza irrevocabile (ritenendo invece sussistente l'unità del disegno criminoso e chiedendo l'applicazione del concordato con aumento di pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e rappresentanti una mera reiterazione delle censure già disattese in sede di appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la qualificazione dell'azione del Lelli come concorso nella ricettazione (elementi oggettivi e soggettivi indicati: possesso del furgone, invio mail dall'account in uso al Lelli, celle agganciate dal telefono del Lelli il giorno della consegna). Ha altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla continuazione, richiamando il principio secondo cui l'accertamento dell'unità del disegno criminoso è fatto di merito sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione: nella specie la motivazione era ritenuta adeguata. Per l'inammissibilità del ricorso si è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Decreto‑Legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (convertito)
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (convertito nella L. 18/12/2020 n. 176)
Predisposizione del trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di trattazione del procedimento in Cassazione
D.L. n.228/2021, art.16 (convertito)
art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15
Richiamo relativo alla modifica del termine di vigenza del regime previsto dal D.L. 137/2020; pertinente alla procedura
art. 606 c.p.p., lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per 'violazione di legge o vizio della motivazione' (illogicità manifesta della motivazione): invocata dal ricorrente ma Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non specifiche
art. 599‑bis c.p.p.
Istituto del concordato in appello: la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di concordato presentata e la questione è stata impugnata dal ricorrente senza esito
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello senza critiche specifiche e argomentate è generalmente dichiarato inammissibile: il rimedio richiede censure puntuali e non mera ripetizione.
- L'accertamento della 'continuazione' e dell'unità del disegno criminoso è, di norma, valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
- Per contestare la qualificazione del concorso in un reato (es. ricettazione) occorre indicare errori logico‑giuridici specifici nella valutazione delle prove, non limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando il ricorso è ritenuto inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.): ciò rende importante valutare l'effettiva forza delle censure prima di proporre ricorso.
- Le questioni processuali relative alla modalità di trattazione (es. contraddittorio scritto disposto da norme di emergenza) devono essere segnalate tempestivamente e possono influire sullo svolgimento del giudizio di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →