Cassazione Penale, Sentenza n. 17184/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., deducendo violazione degli artt. 275 comma 4 e 309 c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che il Tribunale si era limitato a ribadire la qualificazione di capostipite dell'associazione mafiosa a lui attribuita senza indicare elementi di "non comune pericolosità" idonei a giustificare la misura carceraria nei confronti di una persona ultrassettantenne, e che perciò il provvedimento soffriva di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la ragione di ricorso aspecifica e incapace di confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva richiamato elementi gravi: pregresse condanne per associazione mafiosa e omicidio, il ruolo apicale del Mancari nella consorteria, la gestione delle attività illecite anche "da casa" con connivenza dei familiari e l'esistenza di una cassa comune. Tali circostanze sono state ritenute idonee a configurare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e il concreto pericolo di reiterazione di reati di criminalità organizzata, giustificando la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 4
La norma richiede che la custodia cautelare in carcere per reati di criminalità organizzata sia motivata da esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza"; la Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistessero alla luce di precedenti condanne, ruolo apicale e capacità di gestione delle attività illecite anche dall'abitazione, elementi che aumentano il rischio di reiterazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Impone la motivazione del provvedimento restrittivo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse una motivazione sufficiente e conforme alla giurisprudenza sul concetto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Prevede l'annullamento per carenza assoluta della motivazione; la Corte ha escluso l'applicabilità perché ha giudicato la motivazione del Tribunale adeguata e aderente alla giurisprudenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di motivi formulati con colpa, l'applicazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e dell'importo di euro 3.000 per possibile colpa nella formulazione del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma di rito per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per i previsti adempimenti.
Massime di principio
- La semplice età avanzata dell'imputato (es. oltre i 70 anni) non esclude di per sé la custodia cautelare: occorre valutare il complesso delle circostanze e la reale pericolosità di reiterazione del reato.
- Per contestare efficacemente una custodia cautelare occorre un motivo di ricorso specifico che si confronti puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o ripetitive sono generalmente inammissibili.
- Elementi quali pregresse condanne per associazione mafiosa e delitti gravi, ruolo apicale nel clan, capacità di dirigere attività illecite anche dall'abitazione e la presenza di una cassa comune sono valutati dai giudici come indicatori rilevanti di "eccezionale rilevanza" delle esigenze cautelari.
- La gestione dell'attività criminale "da casa" e la connivenza di familiari possono aggravare la percezione del rischio di reiterazione e rendere più probabile l'applicazione della misura cautelare in carcere.
- Chi impugna deve anche evitare profili di colpa nella formulazione del ricorso, altrimenti può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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