Corte di giustizia, Sentenza C-192/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2022. — Clemente contro Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Assenza di presa in considerazione dei servizi prestati da un dipendente pubblico temporaneo divenuto dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del suo grado individuale – Assimilazione di tali servizi a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo – Nozione di “ragioni oggettive” – Presa in considerazione del periodo di servizio ai fini dell’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo – Struttura dell’evoluzione verticale dei dipendenti pubblici di ruolo prevista dalla normativa nazionale. — Causa C-192/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale spagnolo, ha affrontato il tema della valorizzazione dell’anzianità maturata come dipendente pubblico temporaneo ai fini della stabilizzazione del grado individuale una volta ottenuta la nomina in ruolo. Ha ritenuto che si tratti di una "condizione di impiego" soggetta alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che, nel caso di specie, il lavoratore temporaneo fosse comparabile a un dipendente di ruolo che occupa stabilmente lo stesso posto. La Corte ha quindi escluso che la preventiva valutazione di quei servizi nella procedura di accesso al ruolo o l’assetto della carriera verticale possano giustificare la mancata presa in considerazione di tali servizi.
Parità di trattamento nel pubblico impiego: incompatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro della mancata valorizzazione, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, dei servizi svolti come dipendente pubblico temporaneo prima della nomina in ruolo.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che, ai fini della stabilizzazione del grado individuale nel pubblico impiego, i servizi prestati da un lavoratore prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo come dipendente pubblico temporaneo debbano essere equiparati a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo; e se il fatto che tali servizi siano già stati valutati per l’accesso al ruolo, nonché la struttura della carriera verticale prevista dal diritto nazionale, possano costituire ragioni oggettive idonee a giustificare la loro esclusione.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che, ai fini della stabilizzazione del grado individuale nel pubblico impiego, escluda la considerazione dei servizi prestati in precedenza come dipendente pubblico temporaneo da chi, successivamente, sia divenuto dipendente pubblico di ruolo, quando tali servizi sono stati resi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico di ruolo. Né il fatto che quei servizi siano stati valutati per l’accesso al ruolo, né la sola struttura della carriera verticale nazionale costituiscono, di per sé, ragioni oggettive sufficienti a giustificare la differenza di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 1, lettera a), clausola 2, punto 1, clausola 3, punti 1 e 2, clausola 4, punto 1)
- Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León, articolo 69
- Decreto 17/2018, articoli 2, 3, 4, 5 e 6
Stabilizzazione del grado individuale e servizi prestati come temporaneo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, nel contesto di una controversia tra un dipendente pubblico spagnolo, indicato con il nome fittizio di Clemente, e la Comunidad de Castilla y León. Il problema centrale è la compatibilità con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, della normativa nazionale che non consente di valorizzare, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, il periodo in cui il lavoratore aveva prestato servizio come dipendente pubblico temporaneo prima di essere nominato in ruolo.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva lavorato per oltre sei anni come veterinario coordinatore in qualità di dipendente pubblico temporaneo, con attribuzione del grado individuale 24. Successivamente, dopo aver superato una procedura selettiva, era stato nominato dipendente pubblico di ruolo con riconoscimento del grado individuale 22. Egli chiedeva allora di stabilizzare il grado 24, sostenendo che i servizi prestati da temporaneo dovessero essere considerati anche dopo l’immissione in ruolo.
L’amministrazione ha respinto la richiesta, affermando che la stabilizzazione non poteva riguardare il livello del posto occupato temporaneamente e che il posto permanente corrispondeva a un grado inferiore. Il giudice di primo grado ha dato ragione all’amministrazione; in appello, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi sulla compatibilità della disciplina con il principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, in particolare:
- la clausola 1, lettera a), che mira a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- la clausola 2, punto 1, sull’ambito di applicazione;
- la clausola 3, punti 1 e 2, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato comparabile;
- la clausola 4, punto 1, sul divieto di trattamento meno favorevole per il solo fatto della temporalità del rapporto, salvo ragioni oggettive.
Sul piano nazionale, vengono in rilievo l’articolo 69 della Ley 7/2005 e gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto 17/2018, che disciplinano la stabilizzazione, la convalida e il mantenimento del grado individuale nella funzione pubblica della Comunità autonoma di Castiglia e León.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva essenzialmente:
- se, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, i servizi prestati come dipendente pubblico temporaneo prima dell’accesso al ruolo debbano essere equiparati a quelli di un dipendente pubblico di ruolo;
- se la preventiva considerazione di tali servizi nella procedura selettiva per l’accesso al ruolo, e la struttura della carriera verticale dei dipendenti pubblici di ruolo, possano costituire ragioni oggettive per escluderne nuovamente il computo.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico. Inoltre, il fatto che il ricorrente sia poi divenuto dipendente pubblico di ruolo non gli impedisce di invocare la clausola 4, poiché la controversia riguarda proprio la disparità di trattamento relativa a servizi svolti in precedenza come temporaneo.
La stabilizzazione del grado individuale viene qualificata come "condizione di impiego" ai sensi della clausola 4, perché incide sul trattamento economico e sulla progressione professionale del dipendente pubblico di ruolo.
Quanto alla comparabilità, la Corte ritiene, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, che il ricorrente, quando era temporaneo, si trovasse in una situazione sostanzialmente identica a quella di un dipendente pubblico di ruolo che occupi definitivamente lo stesso posto: stesse funzioni, stesso diploma richiesto, medesime condizioni di lavoro. Di conseguenza, il confronto rilevante è tra il temporaneo che ha occupato quel posto e il ruolo che lo occupa stabilmente.
Sulle ragioni oggettive, la Corte ribadisce che esse devono consistere in elementi precisi e concreti, idonei a giustificare la disparità di trattamento e non possono derivare dalla sola previsione astratta di una norma interna. La mera natura temporanea del rapporto non basta. Anche il fatto che i servizi siano stati già valutati nella selezione per l’accesso al ruolo non giustifica la loro esclusione ai fini della stabilizzazione, perché accesso al ruolo e stabilizzazione del grado sono due aspetti distinti del regime di impiego.
Quanto alla struttura della carriera verticale, la Corte ammette che gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e possono fissare condizioni di accesso allo status di dipendente pubblico di ruolo. Tuttavia, se la disciplina nazionale consente di prendere in considerazione il periodo trascorso in un posto temporaneo per determinare il grado da stabilizzare, essa deve essere applicata in modo uguale a chi quel posto lo ha occupato da temporaneo e a chi lo ha occupato da dipendente di ruolo in posizione definitiva. In ogni caso, la prevenzione di un’eventuale discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo distaccati temporaneamente non può giustificare una disparità di trattamento a danno dei temporanei.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non prenda in considerazione i servizi svolti come dipendente pubblico temporaneo prima dell’accesso allo status di dipendente pubblico di ruolo.
Portata pratica per gli operatori
La sentenza conferma che, nel pubblico impiego, la carriera e gli istituti di progressione economico-professionale collegati a servizi svolti in posizione temporanea possono rientrare nell’ambito della clausola 4 dell’accordo quadro quando incidono sulle condizioni di impiego. Per amministrazioni e difensori, il punto decisivo è verificare la comparabilità concreta delle situazioni e la presenza di una reale, specifica e proporzionata giustificazione oggettiva, non potendosi fare affidamento su regole generali o sulla sola precedente valutazione dei servizi in sede di selezione.
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