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Ordinanza

Ordinanza n. 64/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 18.12.2025 assunto dal Dipartimento per l'Impiego del Personale dell'Esercito e per quanto occorrer possa, della Direttiva “P-001 - Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito” ed. 2021 nella parte sfavorevole agli interessi pretensivi del ricorrente, oltre che di tutti gli atti afferenti e correlati al procedimento de quo, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, anche ignoti e per ACCERTAMENTO del diritto all'accesso agli atti ai fini difensivi e partecipativi ex art. 24 comma 7 legge n. 241/90.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Dipartimento per l'Impiego del Personale dell'Esercito del 18 dicembre 2025, relativo alla mancata assegnazione o al mancato trasferimento del militare presso il reparto richiesto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Dipartimento per l'Impiego del Personale dell'Esercito del 18 dicembre 2025, nonché, per quanto occorrer possa, la direttiva interna P-001 sulle procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito, nella parte ritenuta lesiva, e gli atti connessi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione per esigenze difensive e partecipative ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Nella fase cautelare ha dedotto profili di irrazionalità e illegittimità dell'azione amministrativa, valorizzando anche esigenze familiari connesse all'assegnazione desiderata. La questione dell'accesso è stata ulteriormente sviluppata nella memoria del 21 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, elementi sufficienti a ravvisare i dedotti profili di irrazionalità e illegittimità. La valutazione è stata fondata sui dati dell'organico prodotti dall'Amministrazione: nel reparto di appartenenza del ricorrente risultavano 333 graduati effettivi a fronte di 347 posizioni previste, mentre nel reparto richiesto risultavano 153 graduati effettivi a fronte di 138 posti previsti. Tali dati evidenziavano una criticità nell'organico del reparto di provenienza e un'eccedenza di personale nel reparto di destinazione, rendendo non manifestamente irrazionale il diniego o mancato trasferimento. Il Collegio ha tuttavia rilevato che l'Amministrazione potrà tenere in considerazione le esigenze familiari rappresentate, anche ai fini di un'assegnazione in una zona limitrofa, qualora sopravvengano opportunità di mobilità, pensionamenti o incrementi della pianta organica, anche per periodi frazionati. Le questioni relative all'accesso non sono state decise nella presente fase: potranno essere esaminate separatamente mediante ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., da proporre nel medesimo giudizio, salvo adempimento spontaneo dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta perché, nella sommaria valutazione cautelare, non sono emersi elementi sufficienti di fumus dell'illegittimità dell'atto.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del diritto di accesso per esigenze difensive e partecipative; la relativa questione non è stata esaminata nel merito in questa fase.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre il ricorso in materia di accesso in corso di causa; il TAR ha rinviato l'esame della questione a una distinta camera di consiglio, previa proposizione di tale ricorso.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel provvedimento ai fini dell'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni sensibili.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento relativo all'impiego o al trasferimento di personale militare non può essere accolta quando i dati oggettivi sugli organici dei reparti evidenziano una carenza nel reparto di provenienza e un'eccedenza nel reparto richiesto, poiché tali elementi escludono, allo stato della sommaria delibazione, la manifesta irrazionalità dell'azione amministrativa.
  • La tutela cautelare richiede una verifica sommaria della plausibilità dei vizi dedotti; quando gli elementi istruttori disponibili non consentono di riscontrare fumus di illegittimità o irrazionalità dell'atto, la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Anche dopo il rigetto della domanda cautelare, l'Amministrazione può essere sollecitata a considerare esigenze familiari del dipendente in occasione di future disponibilità organizzative, quali mobilità del personale, pensionamenti o incrementi della pianta organica, anche mediante assegnazioni provvisorie o frazionate.
  • Le questioni relative al diritto di accesso dedotte nel corso di un giudizio pendente possono essere esaminate separatamente mediante ricorso per accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.; il giudice non è tenuto a deciderle nell'ambito della sola fase cautelare sull'atto principale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareAccesso difensivo
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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