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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto rettorale -OMISSIS-, notificato con nota trasmessa via p.e.c. il 4 febbraio successivo, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio della ricorrente quale professore di seconda fascia a tempo pieno con decorrenza dal 1° marzo 2026.

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di cessazione dal servizio con decorrenza dal 1° marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professore universitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto rettorale con cui è stata disposta la cessazione dal servizio quale professore di seconda fascia a tempo pieno. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate saranno esaminate nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto rettorale impugnato. Il giudice ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero una più adeguata trattazione nella fase di merito, ma ha ravvisato nelle more un pregiudizio grave e irreparabile, sia sotto il profilo professionale della ricorrente sia con riguardo alla continuità dell'attività di insegnamento rivolta agli studenti. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La disposizione costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta; il TAR ha accolto la domanda sospendendo l'atto in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'esame delle questioni di legittimità richiede la più adeguata trattazione nel giudizio di merito, il giudice può comunque sospendere l'efficacia dell'atto impugnato qualora sia configurabile un pregiudizio grave e irreparabile nelle more.
  • La cessazione dal servizio di un docente universitario può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, rilevante ai fini cautelari, sia per la dimensione professionale del docente sia per la continuità dell'attività didattica rivolta agli studenti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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