Cassazione Penale, Sentenza n. 36948/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi principali: 1) difetto di giurisdizione (le condotte sarebbero reati militari commessi da militari in luogo militare a danno di militare, richiamando le norme del codice penale militare di pace); 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali per avere la sentenza di merito indicato una data del fatto diversa (03/05/2016 vs 04/05/2016), con conseguente condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato; 3) mancata assunzione di prova decisiva per non aver rinnovato il dibattimento al fine di sentire il tenente colonnello Mauro Da Corte, la cui deposizione avrebbe dimostrato la diversa collocazione degli imputati durante le lezioni/addestramenti; 4) vizio di motivazione nella valutazione della credibilità del teste capitano Bensellam e mancata considerazione dei rapporti di amicizia e del carattere scherzoso degli episodi contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo prevalente e più grave la fattispecie di violenza privata (connessa a fenomeni di "nonnismo" estranei alla sfera di tutela militare), applicando l'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. Ha ritenuto irrilevante la discrepanza di una giornata nella indicazione della data del fatto, non avendo ciò inciso sui tratti essenziali della contestazione né pregiudicato l'esercizio della difesa; ha giudicato non decisiva la deposizione del colonnello Da Corte rispetto ai fatti specifici; ha inoltre escluso che la censura sulla attendibilità del teste Bensellam fosse stata adeguatamente documentata in cassazione (mancanza del principio di autosufficienza). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 5.100,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma secondo, codice di procedura penale
art. 13, comma secondo, cod. proc. pen.
Disciplinato il criterio di giurisdizione in caso di concorso tra reato comune e reato militare: prevale la giurisdizione dell'autorità ordinaria se il reato comune è ritenuto più grave; applicata per ritenere competenti i giudici ordinari
art. 20, codice di procedura penale
Richiamato dai ricorrenti per eccepire difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto la norma non ostativa alla giurisdizione ordinaria ove il reato comune sia più grave
art. 606, lettere b), d), e), codice di procedura penale (motivi di cassazione)
art. 606, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
Quadro delle censure ammesse in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione (lett. b ed e) e omessa assunzione di prova decisiva (lett. d); la Corte ha ritenuto infondate tali censure nel caso concreto
art. 610 codice penale
Norma sulla violenza privata: applicata quale fattispecie più grave rispetto agli illeciti militari contestati, costituendo il capo più grave nel concorso di reati
art. 195-196 codice penale militare di pace
artt. 195, 196, comma secondo, cod. pen. mil. di pace
Richiamate le norme relative agli illeciti militari; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate, pur avvenute in luogo militare, fossero estranee alla tutela della disciplina militare e quindi riconducibili al diritto penale ordinario
art. 199 codice penale militare di pace (rilievo giurisprudenziale e costituzionale)
art. 199 cod. pen. mil. di pace (menzione di parziale illegittimità costituzionale)
La sentenza richiama precedenti giurisprudenziali e la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma per sottolineare che atti di sopraffazione estranei al servizio non devono essere automaticamente qualificati come reati militari
art. 516 codice di procedura penale (modifica dell'imputazione)
Richiamato nel ragionamento sulla modifica della data del fatto: la sua applicazione giustifica che un errore di data non costituisce modificazione dell'imputazione se non altera i tratti essenziali della contestazione
Massime di principio
- Quando un fatto può essere inquadrato sia come reato comune sia come reato militare, prevale la giurisdizione dell'autorità ordinaria se il reato comune è ritenuto più grave (art. 13 c.2 c.p.p.).
- Condotte di "nonnismo" o di sopraffazione tra militari, pur avvenute in luogo militare, possono essere qualificate come reati comuni se non connessi al servizio, alla disciplina o al rapporto gerarchico.
- Una discrepanza marginale nella data indicata nella sentenza (es. un giorno) non integra di per sé una modifica dell'imputazione rilevante ai fini del diritto di difesa, se non altera gli elementi essenziali del fatto e la possibilità di difesa dell'imputato.
- La mancata acquisizione in dibattimento di una prova sopravvenuta può essere ritenuta non decisiva se la corte ritiene la deposizione irrilevante rispetto ai punti controversi; la censura deve dimostrare concretamente l'incidenza probatoria della prova omessa.
- In cassazione il rimedio contro la valutazione della attendibilità delle prove è limitato: le censure relative alla credibilità dei testi devono essere specifiche, documentate e rispettare il principio di autosufficienza (riproduzione delle prove in motivazione) per essere efficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36907/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36908/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36909/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36911/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →