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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13374/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di un immobile proposta da alcuni soggetti che assumevano di esserne i titolari nei confronti di chi lo occupava/detenva. In primo grado il giudice, riuniti più giudizi, accolse la domanda di rilascio e rigettò la riconvenzionale di usucapione. La Corte d'appello confermò la decisione, ritenendo che la dedotta donazione dell'immobile non fosse sostenibile in assenza di forma scritta e che, al più, i locali fossero stati concessi in mera detenzione, con irrilevanza dei lavori eseguiti e del pagamento di alcuni servizi. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, assumendo che la corte territoriale avesse attribuito l'intero immobile pur a fronte di una domanda limitata ad alcune porzioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., sempre sul tema dell'estensione della domanda di rilascio; 3) violazione dell'art. 1150 c.c., lamentando il rigetto della richiesta di rimborso delle somme spese per opere sull'immobile e la mancata riqualificazione della domanda subordinata come azione generale di arricchimento; 4) omesso esame di un fatto decisivo circa la cessazione del rapporto di lavoro nel 1986 anziché nel 1982, fatto che, secondo i ricorrenti, avrebbe impedito il maturare dell'usucapione alla data della prima iniziativa giudiziale del 2003.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i quattro motivi perché dichiara il ricorso improcedibile. Il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello; inoltre, i ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata loro notificata, ma non avevano depositato la copia della decisione con la relata di notifica, onere necessario per dimostrare il dies a quo del termine breve. La successiva produzione non poteva rimediare all'omissione, essendo tardiva. Conseguentemente, la Corte condanna i ricorrenti alle spese in favore di entrambe le controparti e dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro del divieto di ultrapetizione: il giudice non può attribuire più di quanto richiesto o pronunciare su domande non proposte.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È indicato come vizio denunciato per violazione processuale e nullità della sentenza.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato per la censura di violazione di legge sostanziale, in particolare sull'art. 1150 c.c.

  • art. 1150 c.c.

    È invocato dai ricorrenti a fondamento della pretesa di rimborso delle spese per miglioramenti/addizioni eseguiti sull'immobile.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte afferma che, quando il ricorrente deduce la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare nel termine di legge copia della sentenza con la relata di notifica per dimostrare la decorrenza del termine breve.

  • art. 372 c.c.

    La Corte esclude che l'omissione del deposito della sentenza notificata possa essere sanata con produzione successiva e tardiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale nel quale è stata formulata la proposta di definizione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o improcedibile.

Massime di principio

  • Chi intende proporre ricorso per cassazione e afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata deve depositare, entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza con la relata di notifica o, se del caso, la documentazione della notificazione via PEC; in difetto, il ricorso è improcedibile se risulta oltre il termine breve.
  • La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e vincola la parte per autoresponsabilità processuale.
  • La produzione tardiva della sentenza notificata non sana l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando il termine per impugnare sia ormai spirato.
  • L'improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese di legittimità e legittima, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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