Sentenza del 09/07/2015 n. 4001 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Induttivo - Omessa dichiarazione - Srl in liquidazione - Rideterminazione del reddito d'impresa - Presunzioni supersemplici - Inversione dell'onere della prova - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione induttiva del reddito d'impresa di una S.r.l. in liquidazione che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. La società ha contestato l'accertamento, presumibilmente deducendo l'illegittimità della determinazione del reddito e dell'utilizzo di presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Amministrazione ha invece fondato la propria pretesa sull'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, che consente, in caso di omessa dichiarazione, di determinare il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, anche prescindendo dalle scritture contabili eventualmente esistenti.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. In caso di omessa dichiarazione, l'accertamento può essere svolto in via induttiva e può fondarsi anche su presunzioni cosiddette "supers semplici", cioè prive dei requisiti ordinariamente richiesti per le presunzioni semplici. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza della ricostruzione del reddito o l'inesistenza, in tutto o in parte, dei ricavi o dei componenti positivi determinati dall'Ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 41
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.
La norma attribuisce all'Amministrazione un potere-dovere di accertamento induttivo particolarmente ampio quando la dichiarazione è omessa, consentendo di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e di utilizzare presunzioni semplici anche non gravi, precise e concordanti, definite dalla giurisprudenza "supersemplici".
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
Disciplina le modalità di accertamento induttivo e analitico-induttivo del reddito d'impresa. Il riferimento conferma la possibilità di ricostruire il reddito sulla base di elementi presuntivi quando la contabilità o la dichiarazione non consentono una determinazione ordinaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Riguarda l'appello nel processo tributario e i relativi requisiti, costituendo una delle disposizioni processuali richiamate nel contenzioso.
Cassazione, sentenze n. 14031/2006 e n. 687/2007
La giurisprudenza conferma che, in presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni "supers semplici" e che il contribuente deve fornire la prova contraria rispetto alla ricostruzione induttiva.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi espone il contribuente a un accertamento induttivo particolarmente ampio, fondato sui dati e sulle informazioni comunque disponibili all'Amministrazione.
- In tale situazione non è necessario che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio siano dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; tuttavia, la ricostruzione deve comunque poggiare su elementi concretamente idonei a determinare il reddito.
- L'omessa dichiarazione comporta, in pratica, un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare l'erroneità della ricostruzione o l'inesistenza dei maggiori componenti reddituali.
- La messa in liquidazione della società non elimina gli obblighi fiscali né impedisce l'accertamento del reddito relativo ai periodi d'imposta interessati.
- Per contestare efficacemente un accertamento induttivo occorre fornire documentazione e argomentazioni specifiche, non essendo normalmente sufficiente una contestazione generica dell'uso delle presunzioni.
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