Cassazione Penale, Sentenza n. 25359/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pacilli ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione e liquidato l'indennizzo in Euro 560,00 (Euro 80,00 al giorno). Denuncia violazione e falsa interpretazione di legge e difetto di motivazione (in particolare degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.), censurando il quantum dell'indennizzo perché la Corte territoriale non avrebbe considerato i principi di legittimità e la documentazione probatoria relativa alla sofferenza psichica e al danno all'immagine; inoltre si lamenta la mancata motivazione sulla misura giornaliera adottata e l'omessa liquidazione delle spese sostenute per la costituzione nel procedimento, nonostante l'opposizione della Procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo profilo: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale abbia determinato l'indennizzo in Euro 560,00 senza alcuna motivazione circa i criteri adottati (ossia la fissazione di Euro 80,00 al giorno), violando i principi giurisprudenziali che impongono di indicare puntualmente i parametri specifici che giustificano eventuali aumenti o decurtazioni rispetto al parametro aritmetico. La Cassazione ha altresì demandato alla Corte di appello la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 315 cod. proc. pen.
comma secondo (tetto massimo indennizzo pari a Euro 516.456,90)
Stabilisce il tetto massimo dell'indennizzo e fornisce il parametro aritmetico di riferimento; la Corte richiede che ogni deroga a tale parametro sia motivata in relazione a circostanze specifiche del caso e che la liquidazione avvenga in via equitativa.
art. 303 cod. proc. pen.
comma quarto, lett. c) (durata massima della custodia cautelare pari a sei anni)
Fornisce il termine massimo da utilizzare nell'operazione aritmetica (tetto massimo diviso per durata massima espressa in giorni) per determinare il parametro giornaliero da moltiplicare per i giorni di ingiusta detenzione.
art. 314 cod. proc. pen.
Rientra nel corpus normativo che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente aveva dedotto violazione di tale norma in relazione alla motivazione e alla liquidazione dell'indennizzo.
art. 2043 cod. civ.
Citato dalla Corte per distinguere l'indennità di riparazione (di natura processuale/solidaristica) dal risarcimento civilistico per fatto illecito; la riparazione non è volta a ristoro risarcitorio rigoroso ma a indennizzo equitativo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca meramente sulla congruità numerica dell'indennizzo, ma verifica che il giudice di merito abbia motivato logicamente le ragioni per aumentare o diminuire il parametro aritmetico: l'assenza di motivazione comporta l'annullamento e il rinvio.
- La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione è di natura equitativa e trova riferimento nel rapporto fra il tetto massimo indicato dall'art. 315 e la durata massima della custodia (art. 303), ma può essere adeguata per circostanze oggettive o soggettive rilevanti purché adeguatamente motivate.
- Non è ammesso fissare somme simboliche o applicare criteri manifestamente arbitrari; ogni deroga al parametro giornaliero deve essere esplicitata con i parametri presi in considerazione (pregiudizi personali, familiari, danni morali, sofferenza psichica, condotta del detenuto ecc.).
- La condotta colposa del detenuto non esclude l'indennizzo ma può giustificare una riduzione, sempre con motivazione chiara e specifica.
- La mancata liquidazione o la mancata pronuncia sulle spese di costituzione richiede comunque motivazione; la Cassazione può rinviare se il giudice di merito non si è pronunciato o non ha motivato adeguatamente tale aspetto.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare i danni specifici e richiedere esplicita motivazione sulla misura giornaliera adottata; il giudice deve comparare il parametro aritmetico e spiegare gli elementi che giustificano scostamenti.
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