Circolare numero 182 del 11-10-2001
Vengono riepilogate le disposizioni emanate in merito. Si riportano inoltre le modalità con le quali sono state memorizzate negli archivi INPS le prestazioni già in pagamento al 31 dicembre 1990 e le modalità di liquidazione delle prestazioni con decorrenza successiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le istruzioni applicative già emanate per il regime pensionistico degli enti creditizi ai sensi del d.lgs. n. 357/1990 e fornisce le disposizioni operative aggiornate per la liquidazione, la gestione, il pagamento e il conguaglio delle prestazioni. Vengono distinti i trattamenti già in essere al 31 dicembre 1990 da quelli con decorrenza successiva, con indicazioni su acquisizione dati, calcolo, rapporti con gli enti creditizi, arretrati, fiscalità, superstiti e prestazioni di invalidità/inabilità.
Disposizioni operative per la liquidazione e gestione delle pensioni VOBANC, IOBANC e SOBANC degli enti creditizi
Disposizioni operative per le pensioni degli enti creditizi
La circolare riepiloga il quadro applicativo del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, per i trattamenti pensionistici degli enti creditizi e aggiorna le istruzioni operative per la loro liquidazione e gestione. Il documento distingue tra pensioni già in essere al 31 dicembre 1990 e trattamenti con decorrenza successiva, disciplinando rapporti con gli enti creditizi, procedure informatiche, conguagli, pagamenti, fiscalità e prestazioni ai superstiti.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
Vengono richiamate le principali circolari e i messaggi già emanati sul tema: iscrizione all’INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall’AGO, criteri di determinazione della quota di pensione a carico della gestione speciale, istituzione della gestione FPZ, definizione delle domande con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990, benefici combattentistici, utilizzo della contribuzione AGO e gestione dei cessati senza diritto a prestazione a carico della gestione speciale.
Trattamenti in essere al 31 dicembre 1990
Per le pensioni già in pagamento al 31 dicembre 1990, identificate nelle categorie VOBANC, IOBANC e SOBANC, la circolare precisa che nel mese di luglio 2001 è stato effettuato l’inserimento nel data base delle pensioni. Sono stati memorizzati gli importi in pagamento al 1° dicembre 1990, ricalcolati secondo le percentuali previste dalla tabella allegata al d.lgs. n. 357/1990 e assunti in carico dal 1° gennaio 1991.
Non è stata memorizzata la struttura analitica del calcolo in GP2, ma solo l’importo assunto in carico, gestito poi per gli anni successivi. Sono state inoltre assunte in carico anche le pensioni vigenti al 31 dicembre 1990 ed eliminate prima del 2001, così da consentirne la verifica con gli enti creditizi e l’eventuale liquidazione ai superstiti.
Perequazione e fiscalità delle pensioni in essere
Gli importi assunti in carico dal 1° gennaio 1991 sono stati perequati fino al 2001 compreso con le modalità previste per l’assicurazione generale obbligatoria. Sul piano fiscale, per tali pensioni l’INPS non effettua il calcolo di IRPEF o addizionali, poiché la funzione di sostituto d’imposta spetta al soggetto erogatore, ossia al singolo ente creditizio. Di conseguenza, non risultano memorizzati dati fiscali nella sezione GP3 e non vengono determinate ritenute mensili.
Modalità di pagamento e codici di ufficio pagatore
Il pagamento unitario del trattamento complessivo, composto dalla quota a carico della gestione speciale e dall’eventuale integrazione necessaria a garantire il miglior favore, è effettuato dagli enti creditizi per conto dell’INPS, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 357/1990 e della convenzione richiamata.
Le prestazioni VOBANC, IOBANC e SOBANC sono collegate a specifici codici di ufficio pagatore non modificabili dalle sedi. La circolare riporta i codici di banca, la sede competente, il codice ufficio pagatore e il codice ABI convenzionale per i principali istituti interessati. Per queste prestazioni non è ammessa la memorizzazione delle modalità di pagamento.
Pensioni ai superstiti con più contitolari
Per le pensioni ai superstiti con più beneficiari, gli enti creditizi trasmettono di norma trattamenti distinti per ciascun contitolare, mentre le procedure INPS presuppongono un unico trattamento per superstiti dello stesso dante causa. La circolare dispone quindi la ricomposizione dei dati e la memorizzazione di una sola SOBANC per ciascun dante causa, con i diversi contitolari.
Le quote percentuali dei superstiti, originariamente differenziate per fondo, sono state ricondotte alla disciplina generale: si sommano le quote segnalate e si applicano sull’importo complessivo le percentuali vigenti nell’AGO. Alla scadenza di ciascun contitolare le procedure rideterminano l’importo dovuto.
Verifica degli importi con gli enti creditizi
Le sedi competenti devono concordare con gli enti creditizi le modalità di verifica degli importi corrisposti e addebitati alla gestione speciale rispetto a quelli memorizzati nel data base pensioni. Per la trasmissione dei dati utili alla verifica, è indicato l’uso di una procedura di supporto che consente l’estrazione dei dati d’archivio, selezionando dal pannello PN00 l’opzione 3 - CONVENZIONI INTERNAZIONALI e dal pannello MENUCI l’opzione 6 - Sommatoria degli importi della pensione da GP5/GP6, con periodo gennaio 1991-dicembre 2001.
La circolare rinvia a successiva comunicazione per le modalità di verifica degli importi compensati con le denunce contributive Mod. DM10.
Trasmissione dei flussi mensili agli enti creditizi
Per consentire agli enti creditizi di disporre mensilmente dei dati di pagamento, l’estrazione mensile dei mandati deve produrre anche per le prestazioni VOBANC, IOBANC e SOBANC flussi mensili secondo le modalità già in uso per le pensioni ordinarie. Tali flussi sono contraddistinti dal qualificatore "BANC" e possono contenere, in caso di variazione della prestazione, anche dati analitici come i nuovi importi mensili e la ripartizione dei conguagli per anno e per componente.
L’invio dei flussi per le prestazioni in essere al 31 dicembre 1990 inizia con la prima rata dell’anno 2002. Le particolari modalità concordate con gli enti creditizi per l’invio dei flussi, delle contabili e delle comunicazioni sono riepilogate nell’allegato 2.
Conguaglio tra prestazioni e contributi
L’art. 6 della convenzione stabilisce che gli importi mensili delle pensioni di pertinenza INPS siano conguagliati dagli enti creditizi nella denuncia contributiva presentata nel mese di pagamento della pensione. In pratica, quanto corrisposto in un determinato mese per conto della gestione speciale viene compensato con i contributi dovuti nello stesso mese, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
Gestione delle prestazioni: ricostituzioni, revisioni e cessazioni
Per queste pensioni non sono previste ricostituzioni per variazioni degli elementi di calcolo. Sono ammesse soltanto le variazioni relative ai familiari per le pensioni ai superstiti, ad esempio proroghe o cessazioni per figli studenti o universitari e cessazione del coniuge.
Sono previste l’acquisizione dei dati relativi alla conferma degli assegni di invalidità, per le sole IOBANC con decorrenza successiva a dicembre 1990, e i dati delle revisioni sanitarie per le IOBANC con qualsiasi decorrenza. La circolare prevede anche la memorizzazione della decorrenza della revisione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 222/1984 e per i contitolari inabili.
La procedura di segnalazione del decesso e del nuovo matrimonio è stata aggiornata e include le prestazioni in esame; è inoltre possibile eliminare tali prestazioni per altre cause.
Ratei insoluti e rinnovo per il 2002
In caso di eliminazione della pensione, le sedi devono determinare i ratei insoluti se vi siano eredi aventi diritto; al pagamento provvedono gli enti creditizi, con ulteriori istruzioni che saranno successivamente fornite.
In occasione del rinnovo dei mandati per il 2002 le prestazioni VOBANC, IOBANC e SOBANC vengono ricalcolate ed entrano, dal 1° gennaio 2002, nella gestione ordinaria della generalità delle pensioni.
Domande di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990
Per le domande presentate dal gennaio 1991 in poi, la circolare chiarisce che non è più utilizzabile il precedente sistema, nel quale la sede accertava i requisiti e l’ente creditizio determinava e addebitava la quota a carico della gestione speciale. Le nuove prestazioni devono essere liquidate direttamente dalle sedi competenti nelle categorie VOBANC, IOBANC e SOBANC.
Devono essere trattate con queste categorie anche le prestazioni provvisorie tuttora gestite direttamente dagli enti creditizi. Le sedi interessate dovevano inviare alla Direzione Centrale per le Prestazioni, entro il 31 ottobre 2001, un piano dettagliato delle giacenze al 31 dicembre 2000 e delle pratiche pervenute dal 1° gennaio 2001.
Inserimento delle domande in EAD75
La procedura EAD75 aggiornata è stata resa disponibile con messaggio n. 364 del 18 luglio 2000. Le domande presentate dal 1° gennaio 2001 devono essere inserite tempestivamente ed istruite; quelle presentate tra gennaio 1991 e il 31 dicembre 2000 devono anch’esse essere inserite in EAD75, pur senza essere considerate dalle procedure per la determinazione dei tempi medi.
Accertamento del diritto e contribuzione utilizzabile
Le sedi devono accertare il diritto a pensione secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, in base all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 357/1990. La circolare richiama anche le istruzioni sulla utilizzazione della contribuzione versata dagli enti creditizi fino al 31 dicembre 1990.
Quando il diritto si perfeziona con contribuzione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, valgono le regole proprie di tali gestioni; tuttavia, al momento non è possibile liquidare una prestazione VOBANC, IOBANC o SOBANC con quote a carico delle gestioni autonome. In tali casi la sede deve liquidare una prestazione BANC utilizzando la contribuzione della gestione speciale e, se presente, quella AGO dei lavoratori dipendenti, escludendo la contribuzione autonoma.
Determinazione dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i periodi della posizione assicurativa nella gestione speciale, sia anteriori al 1° gennaio 1991 sia successivi, includendo integralmente la contribuzione versata prima del 1° gennaio 1991 anche se non trova capienza nel periodo di riferimento. Va inoltre valutata l’eventuale contribuzione accreditata in AGO per attività svolta presso altri datori di lavoro.
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 5 giugno 1992 impone, nei casi di contribuzione sia nella gestione speciale sia nell’AGO, la liquidazione di un’unica pensione calcolata sull’anzianità complessiva.
Per la retribuzione media settimanale si applicano le modalità dell’AGO dei lavoratori dipendenti, utilizzando la procedura CARPE. Nei casi di contribuzione AGO concorrente, va calcolata anche la retribuzione media riferita alla sola contribuzione AGO, ai fini della ripartizione dell’onere tra gestione speciale e regime generale senza oneri aggiuntivi per quest’ultimo rispetto alla disciplina previgente.
Acquisizione dei dati e calcolo della prestazione
La circolare richiama la procedura IVS74, resa disponibile con la circolare n. 220 del 22 dicembre 2000, e ne precisa alcuni aspetti operativi. Nel pannello MNLAN20 la procedura inserisce automaticamente il codice ufficio pagatore e le coordinate bancarie corrispondenti al codice banca acquisito. Nel pannello MNLAN30 è ammesso solo il valore "1" per il codice arretrati, i codici detrazione d’imposta sono precompilati con "0" e non è ammessa l’acquisizione del codice sindacato.
Nel pannello MNLCR11 devono essere inseriti i periodi di iscrizione alla gestione speciale con codice gestione "1" e quelli all’AGO con codice gestione "H". Per il resto valgono le modalità ordinarie.
La procedura di calcolo determina pensione e arretrati, memorizzandoli nell’archivio dei conguagli e nel database delle pensioni.
Arretrati e rapporti con gli enti creditizi
Per gli arretrati relativi a prestazioni già pagate in via provvisoria dagli enti creditizi, il recupero deve avvenire con denuncia contributiva Mod. DM10; in liquidazione va utilizzato il solo codice arretrati 1 e l’ente creditizio deve inviare anche una comunicazione alla sede INPS competente con l’importo restituito per ciascuna prestazione. La circolare rinvia a ulteriori istruzioni per i casi con attività lavorativa dipendente o autonoma da parte dell’interessato.
Per le prestazioni mai poste in pagamento dagli enti creditizi, le sedi liquidano direttamente in gestione BANC le pensioni dovute, previa verifica di eventuali attività lavorative incompatibili. Le trattenute per quote non cumulabili con attività dipendente presso aziende diverse dall’ente creditizio sono gestite con trattenuta diretta; quelle relative ad attività presso l’ente creditizio vanno conguagliate tramite Mod. DM10. Le pensioni con trattenute per lavoro dipendente presso aziende diverse dall’ente creditizio possono essere liquidate in competenza 2002.
Pagamento mensile, arretrati e fiscalità
Le pensioni vengono memorizzate sull’archivio dei pagamenti e per esse sono predisposti flussi separati destinati agli enti creditizi, sia per le rate mensili sia per gli arretrati. Gli enti creditizi integrano tali dati con i trattamenti a loro carico per effettuare un unico pagamento.
L’INPS non è sostituto d’imposta per queste prestazioni: i dati sono comunicati al lordo dell’IRPEF e delle addizionali, che saranno calcolate dagli enti creditizi, ai quali competono anche la certificazione fiscale e le eventuali rettifiche degli imponibili. L’INPS non deve quindi adempiere ad alcun obbligo fiscale su queste prestazioni.
Spedizione degli elaborati e archivio analitico
In base alla convenzione, l’INPS deve trasmettere agli enti creditizi copia della documentazione emessa in sede di liquidazione, mediante stampa di una copia aggiuntiva di tutti i modelli di liquidazione destinati all’ente creditizio.
Per consentire agli enti creditizi di determinare la quota a carico del fondo integrativo e gestire correttamente i conguagli, è previsto l’invio, per tutte le posizioni liquidate o ricostituite nel mese, di record aggiuntivi con le informazioni analitiche sulla determinazione degli importi e degli arretrati.
Pensioni provvisorie con seconda lettera di natura "D"
Le sedi devono individuare tutte le pensioni liquidate con seconda lettera di natura "D" e provvedere alla loro eliminazione al momento della liquidazione definitiva a carico della gestione BANC, recuperando le somme già poste in pagamento.
Prestazioni ai superstiti, invalidità e inabilità
Per eventuale contribuzione AGO di soggetti già titolari di prestazioni si rinvia alla circolare n. 50 del 2 marzo 1996.
Le domande di assegno di invalidità o pensione di inabilità devono essere presentate alla sede competente alla liquidazione per i dipendenti dell’ente creditizio datore di lavoro, mentre l’accertamento sanitario spetta alla sede della residenza del pensionato, che poi comunica l’esito alla sede competente sia per la liquidazione sia per l’eventuale diniego.
Per le pensioni ai superstiti, sia indirette sia di reversibilità, l’accertamento del diritto e la determinazione della misura devono avvenire secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, richiamando le istruzioni della circolare n. 295 del 28 dicembre 1991.
Punti principali
Rassegna delle precedenti circolari e quadro normativo
La circolare richiama i principali interventi precedenti sul d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, emanato in attuazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 218/1990. Sono sintetizzate le istruzioni già fornite su iscrizione all’INPS dei dipendenti degli enti creditizi, criteri di determinazione della quota di pensione a carico della gestione speciale, istituzione della gestione FPZ, criteri per le domande di pensione successive al 31 dicembre 1990, benefici combattentistici, utilizzo della contribuzione AGO e gestione dei cessati senza diritto alla prestazione a carico della gestione speciale.
Trattamenti in essere al 31 dicembre 1990
Per le pensioni già in essere al 31 dicembre 1990, classificate nelle categorie VOBANC, IOBANC e SOBANC, vengono descritti l’inserimento nel data base, la memorizzazione degli importi al 1° dicembre 1990 ricalcolati secondo le percentuali del d.lgs. n. 357/1990 e la gestione delle pensioni eliminate prima del 2001, al fine di consentire verifiche con gli enti creditizi e l’eventuale liquidazione ai superstiti. Sono disciplinate perequazione fino al 2001, assenza di ritenute fiscali in capo all’INPS, pagamento unitario tramite gli enti creditizi, gestione delle pensioni ai superstiti con più contitolari e criteri per il conguaglio degli importi con i contributi dovuti.
Gestione dei pagamenti e dei flussi informativi
Il pagamento del trattamento complessivo è effettuato dagli enti creditizi per conto dell’INPS alla stessa scadenza prevista dai fondi originari. Le prestazioni sono localizzate su specifici codici di ufficio pagatore non modificabili dalle sedi. La circolare disciplina anche la trasmissione mensile dei flussi di pagamento, contraddistinti dal qualificatore "BANC", con decorrenza dalla prima rata del 2002, e richiama la comunicazione in allegato 2 sulle modalità di invio dei flussi, delle contabili e delle informazioni di liquidazione.
Prestazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990
Per le domande presentate dal gennaio 1991 in poi, le nuove prestazioni devono essere liquidate direttamente dalle sedi INPS nelle categorie VOBANC, IOBANC e SOBANC, sostituendo il precedente meccanismo di determinazione da parte dell’ente creditizio. Le domande presentate dal 1° gennaio 2001 devono essere inserite tempestivamente in EAD75, mentre quelle dal 1991 al 2000 vanno comunque inserite in procedura. Le sedi dovevano inoltre trasmettere entro il 31 ottobre 2001 un piano dettagliato delle giacenze e delle nuove domande al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001.
Accertamento del diritto, calcolo e retribuzione pensionabile
Le sedi devono verificare il diritto a pensione secondo la normativa AGO, considerando tutta la contribuzione nella gestione speciale e, se presente, anche quella AGO comune. Il calcolo della retribuzione media settimanale va effettuato con procedura CARPE, usando il calcolo previsto per i lavoratori dipendenti; per le prestazioni con contribuzione AGO concorrente va determinata anche la retribuzione media riferita alla sola contribuzione AGO, ai fini della ripartizione dell’onere tra gestione speciale e regime generale senza aggravio per quest’ultimo rispetto alla disciplina previgente.
Acquisizione dati, arretrati e gestione delle posizioni
La circolare indica le modalità operative di acquisizione dei dati in IVS74, precisando i codici da usare nei pannelli e la compilazione dei dati relativi alla gestione speciale e all’AGO. La procedura calcola pensione e arretrati, memorizzandoli nell’archivio conguagli e nel database pensioni. Per gli arretrati già pagati provvisoriamente dagli enti creditizi, il recupero avviene mediante denuncia DM10 con specifico codice; per le prestazioni mai poste in pagamento, la liquidazione avviene direttamente in gestione BANC, con attenzione alle eventuali trattenute per incumulabilità.
Fiscalità, ricostituzioni, revisioni e superstiti
Per queste prestazioni l’INPS non opera come sostituto d’imposta: i dati sono comunicati al lordo di IRPEF e addizionali, che restano a carico degli enti creditizi, cui spetta anche la certificazione fiscale. Non sono previste ricostituzioni per variazioni degli elementi di calcolo, salvo interventi sui familiari nelle pensioni ai superstiti. Sono previste acquisizioni per conferme e revisioni sanitarie degli assegni di invalidità e delle pensioni di inabilità, nonché la gestione del decesso, del nuovo matrimonio e dei ratei insoluti.
Indicazioni organizzative finali
Le sedi devono stampare e trasmettere agli enti creditizi copia della documentazione di liquidazione e memorizzare su apposito archivio i dati analitici necessari per la determinazione della quota a carico del fondo integrativo e per i conguagli. Viene inoltre disposto che le pensioni liquidate provvisoriamente con seconda lettera di natura "D" siano individuate ed eliminate al momento della liquidazione definitiva, con recupero delle somme già erogate. Per la decorrenza dal 1° gennaio 2002, i trattamenti VOBANC, IOBANC e SOBANC entrano nella normale gestione delle pensioni.
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