Circolare numero 181 del 11-10-2001
Ripristino del diritto di opzione con effetto dal 1° gennaio 2001. Condizioni per l'esercizio dell'opzione. Criteri di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995. Assicurati che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la riattivazione dell’opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 158/2001 e dell’interpretazione autentica fornita dal D.L. n. 355/2001. Distinguendo tra domande presentate entro il 1° ottobre 2001 e quelle successive, definisce i requisiti soggettivi, le regole di calcolo del montante contributivo ante e post 31 dicembre 1995, i coefficienti di trasformazione e i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, inclusi i limiti di cumulo con i redditi da lavoro.
Opzione per il sistema contributivo e criteri di calcolo della pensione
Opzione per il sistema contributivo e calcolo della pensione
La circolare disciplina la riattivazione dell’opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, chiarendo l’effetto coordinato del D.L. n. 158/2001 e del D.L. n. 355/2001. Il testo individua i soggetti legittimati, distingue il regime delle domande presentate entro il 1° ottobre 2001 da quello successivo e dettaglia le modalità di determinazione del montante contributivo e della prestazione pensionistica.
Quadro normativo e ambito soggettivo
L’originario differimento dell’opzione al 1° gennaio 2003, previsto dall’art. 69, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 388/2000, viene superato dal D.L. n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001, che sopprime il rinvio e rende nuovamente operante l’opzione per la liquidazione con il sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Successivamente, l’art. 2 del D.L. n. 355/2001 fornisce interpretazione autentica dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, stabilendo che l’opzione spetta soltanto ai lavoratori di cui al comma 12 del medesimo articolo, ossia agli assicurati che al 31 dicembre 1995 non avevano raggiunto 18 anni di contribuzione. Tuttavia, per effetto della norma transitoria, restano salve le domande di opzione esercitate entro il 1° ottobre 2001 anche da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
Requisiti per l’esercizio dell’opzione
La facoltà di opzione è subordinata al possesso di un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Sono considerati utili ai fini del requisito:
- contribuzione obbligatoria;
- contribuzione figurativa;
- contribuzione volontaria;
- contribuzione da riscatto.
Tali periodi devono comunque concorrere a formare almeno 15 anni complessivi, con almeno 5 anni collocati dopo il 31 dicembre 1995. Per i soggetti che esercitano l’opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di opzione opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Determinazione del montante contributivo fino al 31 dicembre 1995
Per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 il montante individuale è determinato con un metodo articolato in più fasi:
- individuazione della base imponibile annua, coincidente con retribuzione imponibile per i dipendenti e reddito imponibile per gli autonomi, con riferimento agli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti il 31 dicembre 1995, entro il limite massimo di dieci annualità;
- applicazione dell’aliquota contributiva vigente nell’anno interessato, con coincidenza tra aliquota di computo e aliquota contributiva;
- per i lavoratori dipendenti iscritti a fondi sostitutivi dell’AGO, applicazione di aliquote non superiori a quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- per gli autonomi, per i periodi antecedenti il 1° luglio 1990, utilizzo delle aliquote vigenti a tale data;
- rivalutazione dei contributi annui con capitalizzazione composta fino al 31 dicembre 1995, usando il tasso annuo ricavato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT;
- calcolo del montante medio annuo dividendo il montante complessivo al 31 dicembre 1995 per gli anni considerati;
- determinazione dell’anzianità contributiva complessiva, includendo anche il periodo precedente il decennio di riferimento con valorizzazione proporzionale delle aliquote;
- moltiplicazione del montante medio annuo per l’anzianità contributiva complessiva per ottenere la quota di montante da rivalutare fino alla decorrenza della pensione.
La circolare richiama, per tali passaggi, le tabelle allegate relative ai massimali e alle aliquote per i diversi fondi e gestioni.
Determinazione del montante per i periodi successivi al 31 dicembre 1995
Per i periodi successivi al 1995 si applicano le regole del sistema contributivo della legge n. 335/1995. In particolare:
- la base imponibile annua è la retribuzione annua per i dipendenti o il reddito annuo per gli autonomi;
- i contributi di ciascun anno sono calcolati applicando l’aliquota di computo del 33 per cento per il lavoro dipendente e del 20 per cento per il lavoro autonomo;
- il montante individuale si ottiene sommando i contributi annui rivalutati al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell’anno stesso, mediante il tasso di capitalizzazione ISTAT basato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale.
Importo della pensione e coefficiente di trasformazione
L’importo annuo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, con decorrenza dai 57 anni.
Per considerare le frazioni di anno, il coefficiente va incrementato in proporzione ai mesi interi intercorrenti tra il compimento dell’età e la decorrenza della pensione, calcolando tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente dell’età superiore e quello dell’età inferiore. Non si tiene conto delle frazioni di mese. È richiamato l’esempio del coefficiente per un assicurato di 58 anni e 6 mesi, con applicazione del criterio di interpolazione mensile.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Per i lavoratori liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, compresi gli assicurati che hanno esercitato l’opzione, le tradizionali pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.
I requisiti indicati sono:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- età non inferiore a 57 anni;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale per i richiedenti con meno di 65 anni.
In alternativa al requisito anagrafico di 57 anni, è previsto l’accesso con 40 anni di contribuzione. Ai fini di tale verifica, non rilevano le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti; la contribuzione accreditata per periodi di lavoro anteriori ai 18 anni è moltiplicata per 1,5.
Per il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva, è utile soltanto la contribuzione effettivamente versata, cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto, restando esclusa la contribuzione figurativa.
Essendo una pensione liquidata con il sistema contributivo, non si applicano le norme sull’integrazione al minimo.
Decorrenza della pensione per gli optanti
Per chi ha esercitato il diritto di opzione, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’opzione ha effetto, purché siano presenti tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In ogni caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2001, poiché l’opzione è operante dal 1° gennaio 2001.
Le domande di opzione presentate entro il 31 dicembre 2000 devono essere considerate utilmente presentate il 1° gennaio 2001.
Cumulo con redditi da lavoro
La circolare riepiloga il regime di incumulabilità della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i redditi da lavoro:
- per i pensionati con età inferiore a 63 anni, la pensione è totalmente incumulabile con redditi da lavoro dipendente;
- per i redditi da lavoro autonomo, la pensione è cumulabile solo nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo dell’AGO, fino a concorrenza dei redditi stessi;
- per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni, la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza con i redditi stessi.
Domande successive al 1° ottobre 2001 e istruzioni operative
Per le domande di opzione presentate dopo il 1° ottobre 2001, la facoltà resta riservata ai soli lavoratori di cui al comma 12 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, cioè a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione. Le domande successive presentate da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte.
La circolare segnala infine che saranno rilasciati con messaggio separato la procedura CARPE e un foglio Excel aggiornati per il calcolo dei trattamenti dei lavoratori dipendenti iscritti all’AGO che abbiano esercitato l’opzione entro il 1° ottobre 2001. Le istruzioni contenute nel documento si applicano, al momento, soltanto agli assicurati con contribuzione in una sola gestione assicurativa; per i casi con contribuzione in più gestioni si rinvia a successive indicazioni ministeriali.
Punti principali
Riattivazione dell'opzione contributiva e distinzione temporale
L’opzione per la pensione con il sistema contributivo, inizialmente differita al 1° gennaio 2003, torna applicabile per effetto del D.L. n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001. Successivamente, il D.L. n. 355/2001 chiarisce che l’opzione è riconosciuta solo ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, cioè a chi al 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contribuzione, fermo restando che le domande presentate entro il 1° ottobre 2001 restano valide anche per assicurati con almeno 18 anni di contribuzione a tale data.
Requisiti per esercitare l'opzione
Per esercitare validamente la facoltà occorre poter far valere almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Sono utili contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché il totale raggiunga il minimo richiesto e almeno 5 anni siano collocati dopo il 31 dicembre 1995. Per i soggetti che optano, sui periodi contributivi successivi all’opzione opera inoltre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Determinazione del montante contributivo ante 31 dicembre 1995
Per la quota maturata fino al 31 dicembre 1995 il montante si calcola individuando la base imponibile annua degli ultimi anni di contribuzione precedenti tale data, entro il limite di dieci annualità, applicando le aliquote contributive vigenti nell’anno interessato e rivalutando i contributi annuali con capitalizzazione composta fino al 31 dicembre 1995 sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT. Il periodo antecedente il decennio di riferimento viene valorizzato con un rapporto tra aliquota dell’anno e aliquota media del decennio precedente l’opzione; il montante così ottenuto costituisce la quota da rivalutare fino alla decorrenza della pensione.
Determinazione del montante per i periodi successivi al 31 dicembre 1995
Per i periodi successivi al 1995 si applicano integralmente le regole del sistema contributivo della legge n. 335/1995. La base imponibile annua viene moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento per il lavoro dipendente e del 20 per cento per il lavoro autonomo; i contributi annui sono poi rivalutati al 31 dicembre di ciascun anno sulla base del tasso annuo di capitalizzazione ISTAT riferito al quinquennio precedente, con esclusione della contribuzione dell’anno stesso.
Calcolo della pensione e coefficienti di trasformazione
L’importo annuo della pensione è ottenuto applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età del pensionamento, a partire dai 57 anni. Le frazioni di anno vengono considerate con un incremento del coefficiente per dodicesimi, in base alla differenza tra il coefficiente dell’età immediatamente superiore e quello dell’età inferiore, senza considerare le frazioni di mese. È riportata la tabella dei coefficienti da 57 a 65 anni e il tasso di sconto pari all’1,5 per cento.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Per gli assicurati integralmente nel sistema contributivo, inclusi gli optanti, le prestazioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità confluiscono nella sola pensione di vecchiaia. I requisiti indicati sono: cessazione del rapporto di lavoro, età non inferiore a 57 anni, almeno 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale per chi ha meno di 65 anni. In alternativa al requisito anagrafico, è prevista la possibilità di accedere con 40 anni di contribuzione, con esclusioni specifiche per riscatto di studi e prosecuzione volontaria e con maggiorazione 1,5 per la contribuzione ante 18 anni.
Decorrenza della pensione e regole di cumulabilità
Per gli optanti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’opzione ha effetto, ma non prima del 1° febbraio 2001. Le domande presentate entro il 31 dicembre 2000 si considerano utilmente presentate il 1° gennaio 2001. In materia di cumulo con redditi da lavoro, per i pensionati con età inferiore a 63 anni si applica l’incumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e il cumulo parziale al 50 per cento dell’eccedenza rispetto al trattamento minimo per i redditi da lavoro autonomo; per gli ultrasessantatreenni resta il limite del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo per redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Ambito applicativo e aggiornamento delle procedure
La circolare precisa che le istruzioni riguardano solo gli assicurati con contribuzione in una sola gestione assicurativa. Per i soggetti con contribuzione in più gestioni si rinvia a future istruzioni ministeriali. È inoltre annunciato il rilascio di una procedura CARPE e di un foglio Excel aggiornati per il calcolo relativo ai lavoratori dipendenti dell’AGO che abbiano esercitato l’opzione entro il 1° ottobre 2001.
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