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Circolare

Circolare numero 178 del 9-10-2001

Modalità di accesso e di finanziamento dei programmi formativi previsti dalla normativa di cui in oggetto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per le aziende rientranti nel Fondo di solidarietà per il settore del credito, l’accesso al finanziamento dei programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale previsti dall’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto interministeriale n. 158/2000. Vengono richiamate le condizioni di accesso, la documentazione da presentare, i criteri di determinazione della misura dell’intervento, gli adempimenti delle Sedi, le modalità di conguaglio tramite DM10/2 e le relative istruzioni contabili. La disciplina si inserisce nel quadro del contributo ordinario dello 0,50% già dovuto al Fondo e delle decisioni assunte dal Comitato Amministratore con delibera n. 5 del 26 luglio 2001.

Istruzioni per il finanziamento dei programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale del Fondo di solidarietà per il settore del credito

Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale del Fondo di solidarietà per il settore del credito

La circolare fornisce le istruzioni operative per il ricorso ai programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale finanziati dal Fondo di solidarietà per il settore del credito, istituito dal decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158. Il documento si colloca nel quadro delle misure di sostegno del reddito e dell’occupazione e precisa condizioni di accesso, misura del finanziamento, procedure di domanda, controlli delle Sedi e modalità di conguaglio contributivo.

Ambito normativo e finalità

L’intervento riguarda i programmi formativi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto n. 158/2000, finalizzati alla riconversione e/o riqualificazione professionale dei lavoratori. La circolare richiama, inoltre, il contributo ordinario dovuto al Fondo, già indicato nella circolare n. 193 del 22 novembre 2000, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui 0,375 a carico del datore di lavoro e 0,125 a carico dei lavoratori.

Condizioni di accesso alla prestazione

L’accesso agli interventi formativi è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 7 del decreto n. 158/2000. In particolare:

  • le aziende devono espletare le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
  • tali procedure devono concludersi con un accordo aziendale.

La domanda va presentata al Comitato del Fondo tramite le Sedi INPS presso le quali l’azienda adempie agli obblighi contributivi. L’invio può avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede il timbro postale di spedizione, oppure con consegna a mano alla Sede competente.

Contenuto della domanda e documentazione richiesta

La domanda deve contenere i dati identificativi dell’azienda, ossia denominazione, codice fiscale e matricola INPS, nonché i dati anagrafici dei lavoratori per i quali si richiede l’intervento. Per ciascun lavoratore devono essere indicati:

  • data di assunzione;
  • qualifica;
  • retribuzione oraria lorda;
  • numero di ore destinate alla formazione.

La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale l’azienda attesta:

  • l’avvenuto versamento, a decorrere dal 1° luglio 2000, del contributo ordinario dello 0,50%;
  • l’ammontare complessivo degli importi versati per tale titolo per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere compilata sul fac-simile allegato n. 2 e non può riguardare interventi di durata superiore a dodici mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto n. 158/2000.

Esame delle domande e periodicità trimestrale

Le domande sono esaminate dal Comitato Amministratore con periodicità trimestrale e secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il trimestre di riferimento è definito come segue:

  • 1 gennaio - 31 marzo;
  • 1 aprile - 30 giugno;
  • 1 luglio - 30 settembre;
  • 1 ottobre - 31 dicembre.

Misura dell’intervento e criteri di finanziamento

La misura dell’intervento è determinata secondo il criterio previsto dall’art. 9 del decreto n. 158/2000, integrato dalla delibera n. 5 del 26 luglio 2001 del Comitato Amministratore del Fondo.

Per ciascun trimestre, l’intervento non può superare l’ammontare del contributo ordinario dello 0,50% versato nello stesso periodo da ciascuna azienda rientrante nella sfera di applicazione del decreto, identificata come azienda contraddistinta dal codice "3D". Da tale ammontare devono essere sottratti:

  • le spese per oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
  • un’ulteriore quota pari al 15%, destinata al finanziamento di eventuali domande relative a prestazioni connesse alla sospensione di attività o alla riduzione di orario di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del Regolamento.

Le somme versate e non utilizzate in un trimestre concorrono a determinare la misura dell’intervento dei trimestri successivi. Se l’importo spettante supera i limiti disponibili, la differenza rimane a carico del datore di lavoro.

Per i singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi, l’importo dell’intervento è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita, moltiplicata per il numero di ore destinate alla formazione, in applicazione dell’art. 10, comma 1, del decreto n. 158/2000.

Adempimenti delle Sedi INPS

All’atto della ricezione delle domande, le Sedi devono istruire la pratica verificando in particolare:

  • la regolarità dell’iscrizione dell’azienda;
  • la puntualità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%;
  • la disponibilità del Fondo con riferimento ai trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.

Le domande istruite sono trasmesse alla Direzione Generale - Progetto interventi in favore dell’occupazione, che cura il successivo inoltro al Comitato competente. La circolare segnala inoltre la predisposizione di una procedura in ambiente Web per l’acquisizione e la gestione delle domande di ammissione all’intervento formativo, per la quale saranno forniti successivamente programmi e istruzioni operative.

Le Sedi devono infine comunicare alle aziende l’esito della domanda e monitorare la correttezza degli importi portati a conguaglio.

Modalità di finanziamento e conguaglio contributivo

Le aziende ammesse alle prestazioni ordinarie del Fondo, e in particolare a quelle relative ai programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, accedono al finanziamento mediante conguaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti.

Per il conguaglio, le aziende autorizzate devono indicare l’importo della prestazione nel quadro "D" del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura "formaz. art. 5, c.1, p.1 DM.158/2000" e dal codice "L101". Il conguaglio può essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri esposti nei modelli DM10/2 sono istituiti i seguenti conti:

  • FBR 30/10, per gli oneri contraddistinti dal codice "L101" di competenza degli anni precedenti;
  • FBR 30/70, per gli oneri contraddistinti dal codice "L101" di competenza dell’anno in corso.

L’elenco dei conti è riportato nell’allegato n. 3.

Punti principali

Ambito e finalità dell’intervento

La circolare riguarda il finanziamento dei programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale previsti dal Fondo di solidarietà per il settore del credito ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto interministeriale n. 158/2000. L’obiettivo è favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori, nell’ambito delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Condizioni di accesso e presentazione della domanda

L’accesso è subordinato allo svolgimento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro e alla conclusione delle stesse con accordo aziendale. Le domande vanno indirizzate al Comitato del Fondo tramite le Sedi INPS competenti, presentate a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano. Devono contenere i dati dell’azienda e dei lavoratori interessati, con indicazione di assunzione, qualifica, retribuzione oraria lorda e ore destinate alla formazione, e devono essere corredate da dichiarazione di responsabilità sul versamento del contributo ordinario dello 0,50% dal 1° luglio 2000 e sull’ammontare complessivo già versato. La domanda deve essere redatta sul fac-simile allegato e non può riguardare interventi superiori a dodici mesi.

Criteri di esame e periodicità

Il Comitato Amministratore esamina le domande con periodicità trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione. I trimestri di riferimento sono individuati nel periodo 1 gennaio/31 marzo, 1 aprile/30 giugno, 1 luglio/30 settembre e 1 ottobre/31 dicembre.

Misura dell’intervento e limiti finanziari

Per ciascun trimestre, l’intervento non può superare l’ammontare del contributo ordinario dello 0,50% versato nello stesso periodo dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto. Le somme sono considerate al netto delle spese di gestione e amministrazione del Fondo e di un’ulteriore quota del 15% destinata a eventuali prestazioni per sospensione di attività o riduzione di orario. Le somme non utilizzate in un trimestre concorrono a determinare la misura dell’intervento dei trimestri successivi. Se l’intervento dovuto supera i limiti disponibili, la differenza resta a carico del datore di lavoro. Per i singoli lavoratori ammessi, l’importo è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda moltiplicata per le ore di formazione.

Istruttoria delle Sedi e flussi procedurali

Le Sedi verificano la regolarità dell’iscrizione aziendale, la puntualità del versamento del contributo ordinario dello 0,50% e la disponibilità del Fondo con riferimento ai trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda. Le domande istruite sono trasmesse alla Direzione Generale - Progetto interventi in favore dell’occupazione, che provvede all’inoltro al Comitato competente. Le Sedi comunicano inoltre l’esito alle aziende e monitorano la congruità degli importi conguagliati. La circolare segnala la futura attivazione di una procedura Web per acquisizione e gestione delle domande.

Modalità di finanziamento tramite conguaglio

Le aziende ammesse possono recuperare il finanziamento mediante conguaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti. Nel mod. DM10/2 l’importo va indicato nel quadro D, in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura "formaz. art. 5, c.1, p.1 DM.158/2000" e dal codice "L101". Il conguaglio è effettuabile dal mese successivo a quello in cui interviene l’autorizzazione.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri con codice "L101" sono istituiti i conti FBR 30/10, per gli oneri di competenza degli anni precedenti, e FBR 30/70, per gli oneri di competenza dell’anno in corso. I conti sono riportati nell’allegato n. 3.

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