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Circolare

Circolare numero 183 del 18-10-2001

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Il pagamento viene disposto unitamente alla rata di dicembre 2001. Vengono fornite le informazioni relative alle modalità seguite per la messa in pagamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità operative adottate per riconoscere, per l'anno 2001, l'importo aggiuntivo di lire 300.000 introdotto dalla legge finanziaria 2001 per i titolari di pensioni con importo complessivo non superiore al trattamento minimo e con requisiti reddituali favorevoli. Vengono descritti i criteri di selezione delle pensioni ammesse, le esclusioni, i controlli sugli importi pensionistici e sui redditi del titolare e del coniuge, l'aggiornamento delle banche dati e le modalità di pagamento con la rata di dicembre e la tredicesima. La circolare precisa inoltre che per alcune situazioni particolari, come pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2001 o pensioni eliminate, restano da definire ulteriori istruzioni.

Attribuzione dell'importo aggiuntivo di lire 300.000 per alcune pensioni nel 2001

Attribuzione dell'importo aggiuntivo di lire 300.000 per il 2001

La circolare disciplina le modalità operative adottate per l'erogazione, nell'anno 2001, dell'importo aggiuntivo di lire 300.000 introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). L'intervento riguarda i titolari di pensioni che, oltre a rientrare nei limiti dell'importo complessivo della prestazione, risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti per sé e, ove necessario, per il coniuge.

Individuazione delle pensioni ammesse

Per l'attribuzione dell'importo aggiuntivo sono state esaminate le pensioni diverse da una serie di categorie espressamente escluse, tra cui INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOP, VOESA, INDCOM, VOBANC, IOBANC e SOBANC. Ulteriori esclusioni hanno riguardato:

  • pensioni con decorrenza nel corso del 2001;
  • pensioni eliminate;
  • pensioni con importi positivi memorizzati in GP3CM01;
  • pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
  • pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione (GP3CE22 = 2);
  • pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD01 maggiore di 0);
  • pensioni con pagamento localizzato presso specifici uffici pagatori di sede;
  • assegni di invalidità scaduti e non rinnovati, verificando che l'importo mensile di dicembre 2001 fosse comunque maggiore di zero;
  • pensioni con pagamento semestrale o annuale, per le quali la rata di dicembre 2001 risultava già posta in pagamento.

Verifica dell'importo complessivo della pensione

Per le prestazioni non escluse è stata calcolata la somma degli imponibili dell'anno 2001 presenti nel Casellario centrale dei pensionati. In base a tale verifica:

  • se l'importo complessivo supera lire 9.905.440, non spetta alcun importo aggiuntivo;
  • se l'importo complessivo è pari o inferiore a lire 9.605.440, spetta l'intero importo aggiuntivo, purché siano rispettate le condizioni reddituali;
  • se l'importo complessivo è compreso tra lire 9.605.440 e lire 9.905.440, spetta solo la differenza tra l'importo delle pensioni e lire 9.905.440, sempre subordinatamente ai requisiti reddituali.

Nei casi di pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale, ai fini del controllo è stato considerato anche l'importo del prorata estero, sommato all'imponibile delle pensioni italiane.

Controllo dei redditi del titolare e del coniuge

Quando dalla verifica dell'importo pensionistico emergeva un diritto, totale o parziale, all'importo aggiuntivo, le procedure hanno effettuato il controllo dei redditi personali del pensionato e, se presente il coniuge, anche di quelli coniugali. In attesa delle dichiarazioni reddituali presuntive per il 2001, richieste con la circolare n. 69 del 21 marzo 2001, il riconoscimento è stato disposto in via provvisoria sulla base dei dati già presenti nel database pensioni, aggiornati con le dichiarazioni reddituali acquisite per gli anni 1996, 1997 e 1998 e "proiettati" al 2001.

Sono stati utilizzati:

  • GP2KE10 per i redditi del titolare;
  • GP2KE12 per i redditi del coniuge;
  • GP2KM76 per il dato relativo allo stato civile.

Il limite reddituale personale è fissato in lire 14.408.550. Se il pensionato risulta coniugato, è stato applicato anche il limite reddituale cumulato di lire 28.817.000, fermo restando che il limite personale non deve comunque essere superato.

Aggiornamento delle banche dati

Nei casi in cui risultavano verificati sia il requisito relativo all'importo complessivo della pensione sia i requisiti reddituali del titolare e del coniuge, l'importo aggiuntivo è stato attribuito con aggiornamento dei sistemi informativi. In particolare:

  • in GP1AE02 è stato memorizzato il codice di movimentazione Q;
  • in GP1AXB2 è stato registrato l'importo spettante.

L'importo aggiuntivo è stato inoltre memorizzato come validato nell'archivio CONGUAGLI ed è visualizzabile tramite la procedura ARTE.

Pagamento dell'importo aggiuntivo

Il pagamento dell'importo aggiuntivo spettante è stato disposto unitamente alla rata di dicembre 2001 e alla tredicesima mensilità. L'importo è stato memorizzato in GP8MD50 con codice 432.

La circolare rinvia a successive comunicazioni per la definizione delle modalità di pagamento dell'eventuale quota spettante:

  • alle pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2001;
  • agli eredi dei titolari di pensioni eliminate con decorrenza successiva a gennaio 2001.

Comunicazione ai pensionati

La comunicazione predisposta tramite gli Enti pagatori per l'ultima rata del 2001 riporta l'importo aggiuntivo attribuito. Poiché la verifica definitiva del requisito reddituale del titolare e del coniuge potrà essere effettuata solo dopo il rientro e l'elaborazione delle dichiarazioni richieste per il 2001, nel modello ObisM dell'anno 2002 verrà inserito un apposito literal che segnala che l'importo dell'aumento riconosciuto a dicembre è stato pagato provvisoriamente, in attesa della verifica definitiva.

Punti principali

Finalità e riferimento normativo

La circolare dà attuazione alle istruzioni già fornite con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001 in merito all'importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i pensionati che rispettano sia il limite dell'importo complessivo della pensione sia i requisiti reddituali personali e del coniuge.

Pensioni interessate ed esclusioni

Sono state considerate solo pensioni di categorie diverse da quelle espressamente escluse (tra cui INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOP, VOESA, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC). Sono state inoltre escluse le pensioni con decorrenza nel 2001, quelle eliminate, quelle con importi positivi memorizzati in GP3CM01, le supplementari, le detassate per convenzione contro la doppia imposizione, quelle con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, quelle pagate presso specifici uffici pagatori di sede, gli assegni di invalidità scaduti e non rinnovati e le pensioni con pagamento semestrale o annuale già poste in pagamento a dicembre 2001.

Controllo dell'importo complessivo della pensione

Per le pensioni non escluse è stata verificata la somma degli imponibili 2001 presenti nel Casellario centrale dei pensionati. Se l'importo complessivo supera lire 9.905.440, non spetta nulla; se è pari o inferiore a lire 9.605.440, spetta l'intero importo aggiuntivo, purché siano rispettati i requisiti reddituali; se è compreso tra lire 9.605.440 e lire 9.905.440, spetta solo la differenza fino al limite di lire 9.905.440, sempre subordinatamente ai requisiti reddituali. Per le pensioni in convenzione internazionale è stato considerato anche il prorata estero, sommato all'imponibile italiano.

Verifica dei redditi personali e del coniuge

Accertato il possibile diritto all'importo aggiuntivo, le procedure hanno verificato i requisiti reddituali del titolare e, se coniugato, anche del coniuge. In attesa dei redditi presuntivi 2001 richiesti con la circolare n. 69 del 21 marzo 2001, il riconoscimento è stato effettuato in via provvisoria utilizzando i redditi memorizzati nel database pensioni e aggiornati con le dichiarazioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998, proiettati al 2001. Sono stati usati i dati GP2KE10 per il titolare, GP2KE12 per il coniuge e GP2KM76 per lo stato civile. Il limite personale è fissato in lire 14.408.550; se il pensionato è coniugato, il limite cumulato è lire 28.817.000, fermo restando il limite personale.

Aggiornamenti informatici e archivio conguagli

Nei casi in cui risultano soddisfatti sia il requisito pensionistico sia quello reddituale, l'importo aggiuntivo viene attribuito e registrato in GP1AE02 con il codice di movimentazione Q e in GP1AXB2 per l'importo spettante. Inoltre, l'importo viene memorizzato come validato nell'archivio CONGUAGLI ed è visualizzabile tramite la procedura ARTE.

Pagamento e gestione dei casi particolari

L'importo aggiuntivo è pagato unitamente alla rata di dicembre e alla tredicesima del 2001, con memorizzazione in GP8MD50 con codice 432. La circolare rinvia a successive comunicazioni per il pagamento dell'eventuale quota spettante alle pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2001 e agli eredi dei titolari di pensioni eliminate con decorrenza successiva a gennaio 2001.

Comunicazione ai pensionati

La comunicazione predisposta dagli Enti pagatori per l'ultima rata del 2001 indica l'importo aggiuntivo. Poiché la verifica definitiva dei requisiti reddituali sarà possibile solo dopo il rientro e l'elaborazione delle dichiarazioni reddituali 2001, nel modello ObisM 2002 verrà inserito un apposito literal che segnala che l'aumento attribuito a dicembre è stato pagato in via provvisoria, in attesa di verifica.

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