Circolare numero 184 del 18-10-2001
Interpretazione dell’art. 122 della Legge 388 del 23 dicembre 2000. Nota n° 49 del 20 settembre 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama l'art. 122 della legge n. 388/2000, che consente ai coltivatori diretti, in via sperimentale e per un periodo massimo di due anni, di avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli di collaboratori occasionali parenti e affini entro il quinto grado, per non più di tre mesi complessivi nell'anno. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 49 del 20 settembre 2001, chiarisce però che, se tali collaborazioni sono svolte a titolo gratuito, non integrano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non comportano obblighi contributivi o assistenziali. Gli organi di vigilanza devono attenersi a tale interpretazione.
Interpretazione dell'art. 122 della legge n. 388/2000 sulle collaborazioni occasionali gratuite di parenti e affini del coltivatore diretto
Interpretazione dell'art. 122 della legge 388/2000 sulle collaborazioni occasionali gratuite dei familiari del coltivatore diretto
La circolare riepiloga il contenuto dell'art. 122 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e recepisce il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 49 del 20 settembre 2001. Il tema riguarda l'utilizzo, da parte dei coltivatori diretti, di parenti e affini per attività di raccolta in agricoltura e le conseguenze previdenziali di tali prestazioni.
Ambito applicativo della previsione normativa
L'art. 122 della legge finanziaria 2001 stabilisce che, in fase di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali possano avvalersi, per la raccolta di prodotti agricoli, di collaboratori occasionali parenti e affini entro il quinto grado. La collaborazione è ammessa entro un limite temporale complessivo di tre mesi nel corso dell'anno.
Chiarimento del Ministero del Lavoro
La nota ministeriale n. 49/2001, richiamando le precedenti circolari n. 12/2001 del 22 gennaio e n. 49 dell'8 maggio 2001, riesamina la disciplina con specifico riferimento agli aspetti previdenziali e assistenziali. Il Ministero afferma che le collaborazioni occasionali, quando sono rese a titolo gratuito, non configurano un rapporto di lavoro subordinato né autonomo.
Conseguenze contributive e indirizzi operativi
Dalla qualificazione sopra indicata discende che tali prestazioni gratuite non possono dare luogo ad alcuna obbligazione contributiva. Il Ministero precisa inoltre che gli organi di vigilanza degli uffici destinatari devono conformarsi a questa interpretazione, escludendo quindi l'assoggettamento a contribuzione delle collaborazioni occasionali gratuite rese nell'ambito delineato dalla norma.
Punti principali
Ambito della norma richiamata
L'art. 122 della legge 388 del 23 dicembre 2000 prevede, in via sperimentale e per un periodo non superiore a due anni, che i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali possano utilizzare, per la raccolta di prodotti agricoli, collaboratori occasionali parenti e affini entro il quinto grado, per un periodo complessivo annuo non superiore a tre mesi.
Chiarimento ministeriale sulla gratuità della prestazione
Con la nota n. 49 del 20 settembre 2001, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precisa che le collaborazioni occasionali rese a titolo gratuito non configurano né lavoro subordinato né lavoro autonomo. Di conseguenza, tali prestazioni non danno origine a obbligazioni contributive.
Effetti sul piano previdenziale e assistenziale
Il Ministero, riesaminando la disposizione con riferimento agli aspetti previdenziali e assistenziali, esclude l'assoggettamento a contribuzione delle collaborazioni occasionali gratuite rese da parenti e affini del coltivatore diretto, in attesa di una revisione organica della materia.
Indicazioni per gli organi di vigilanza
La nota dispone che gli organi di vigilanza degli uffici competenti si attengano all'interpretazione ministeriale, secondo cui la collaborazione occasionale gratuita non genera obblighi contributivi.
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