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Circolare

Circolare numero 177 del 4-10-2001

In deroga alla disciplina vigente in materia di integrazione al trattamento minimo, la legge n. 385 del 2000 prevede che nei confronti dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di età e di contribuzione e di assicurazione, e che posseggano redditi cumulati con quelli del coniuge compresi nelle fasce di reddito stabilite dalla legge stessa, l’integrazione al minimo, fermo restando il .limite di reddito personale, è attribuita in misura percentuale variabile in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni sull’applicazione della legge n. 385/2000 in materia di integrazione al minimo, estendendo la deroga a pensionati di alcune gestioni sostitutive ed esclusive e ai lavoratori marittimi. Vengono riepilogati i requisiti di età, assicurazione, contribuzione e reddito, i criteri di decorrenza dei benefici per ciascun fondo, la misura dell’integrazione per fasce di reddito e gli effetti di eventuali variazioni reddituali. La circolare chiarisce inoltre quali trattamenti pensionistici rientrano nel perimetro della norma e indica le modalità operative per la ricostituzione d’ufficio delle pensioni interessate.

Integrazione al trattamento minimo ex legge n. 385/2000 per specifiche gestioni pensionistiche

Integrazione al minimo ex legge n. 385/2000 per fondi sostitutivi ed esclusivi

La circolare fornisce istruzioni integrative per l’applicazione della legge n. 385/2000, che introduce una deroga alla disciplina ordinaria dell’integrazione al trattamento minimo. L’intervento riguarda alcune gestioni pensionistiche sostitutive o esclusive del regime generale e i lavoratori marittimi titolari di pensione AGO ai sensi della legge n. 413/1984.

Contesto normativo e disciplina ordinaria

La circolare richiama anzitutto la disciplina generale dell’integrazione al minimo, come modificata dall’articolo 6 della legge n. 638/1983 e dalle successive norme del 1992, 1993 e 1995. Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai fini del diritto all’integrazione rilevano sia il reddito personale sia quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Vengono ricordati i criteri già fissati in precedenza:

  • per le pensioni con decorrenza nel 1994, il limite di reddito cumulato che esclude l’integrazione è pari a 5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD;
  • per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite è pari a 4 volte il trattamento minimo annuo del FPLD.

La circolare richiama anche il precedente orientamento secondo cui, per chi ha ottenuto la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini dell’integrazione al minimo si considerano i soli redditi personali.

Ambito soggettivo della deroga della legge n. 385/2000

La legge n. 385/2000 prevede, in deroga alla disciplina ordinaria, un’integrazione al minimo in misura percentuale per i soggetti che, alla data del 31 dicembre 1992, si trovavano in particolari condizioni di età, assicurazione e contribuzione, oltre che di reddito.

La deroga opera:

  • dal 1° gennaio 2000 per coloro ai quali, al 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni all’età pensionabile vigente allora;
  • con decorrenza differita al 1° gennaio 2001 o al 1° gennaio 2002, a seconda del semestre di nascita, per coloro ai quali mancavano non più di tre anni all’età pensionabile vigente al 31 dicembre 1992.

Le disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 valgono anche per le forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in virtù dell’articolo 6 dello stesso decreto.

Requisiti per i singoli fondi

La circolare individua puntualmente le platee interessate per ciascuna gestione:

Fondo Autoferrotranvieri

Sono destinatari della deroga, in presenza delle altre condizioni:

  • gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 e le donne nate entro il 31 dicembre 1940 per la pensione di vecchiaia ordinaria;
  • i soggetti rientranti nelle decorrenze differite indicate al punto 7 in base alla data di nascita.

Fondo Elettrici

Sono richiamate tre ipotesi di pensione vigenti al 31 dicembre 1992:

  • pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
  • pensione anticipata di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
  • pensione per lavoratori in miniera a 55 anni.

I destinatari della deroga sono individuati per classi di nascita distinte in base alla tipologia di pensione e ai relativi requisiti contributivi (15 o 20 anni, a seconda dei casi).

Fondo Telefonici

Per la gestione telefonici, la normativa vigente al 31 dicembre 1992 prevedeva:

  • pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
  • pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni per gli uomini e 50 per le donne.

Per entrambe era richiesto un requisito contributivo pari a 14 anni, 6 mesi e 1 giorno, cioè 15 anni. La circolare distingue poi i destinatari della deroga in base alla data di nascita e alla pensione liquidata.

Fondo Dazieri

Per il Fondo Dazieri erano previste due età pensionabili:

  • 55 anni per uomini e donne per una forma di vecchiaia;
  • 65 anni per uomini e donne per un’altra forma di vecchiaia.

I requisiti contributivi erano rispettivamente di 30 anni e di 10 anni. Anche in questo caso la circolare individua le classi di nascita ammesse.

Fondo Volo

Per il Fondo Volo, al 31 dicembre 1992 erano previsti più canali di pensionamento con requisiti differenziati di età e contribuzione:

  • 55 anni e 15 anni di contribuzione;
  • 50 anni e 20 anni di contribuzione;
  • 50 anni e 15 anni di contribuzione, con riduzione percentuale della pensione;
  • 45 anni e 20 anni di contribuzione, con riduzione percentuale della pensione.

La deroga si applica agli iscritti nati entro specifiche date, purché possano far valere almeno 15 o 20 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, secondo la fattispecie.

Lavoratori marittimi

Per i lavoratori marittimi la normativa del 31 dicembre 1992 prevedeva:

  • pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
  • pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni.

I requisiti contributivi erano pari a 15 anni per la pensione di vecchiaia e a 20 anni per quella anticipata, di cui almeno 10 anni di effettiva navigazione in specifiche mansioni. La circolare individua i nati entro il 31 dicembre 1935 o 1940, secondo il tipo di pensione.

Condizioni assicurative e contributive particolari

La circolare specifica che, oltre ai soggetti già in possesso dei requisiti maturati al 31 dicembre 1992, possono beneficiare della deroga anche alcune categorie escluse dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dal d.lgs. n. 503/1992.

In particolare:

  • i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria con domanda presentata in tempo utile prima del 31 dicembre 1992; non è necessario che abbiano effettuato versamenti prima di tale data, purché l’autorizzazione decorra entro il 31 dicembre 1992;
  • i lavoratori con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni di occupazione con periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare, anche se tali requisiti si maturano dopo il 31 dicembre 1992;
  • i lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano un’anzianità assicurativa e contributiva tale da non consentire, neppure con l’incremento dei periodi successivi, il raggiungimento dei requisiti più elevati previsti per l’età pensionabile.

La circolare chiarisce inoltre che l’elevazione dei requisiti non opera, in pratica, per i lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto l’età pensionabile allora richiesta.

Pensioni rientranti nel campo di applicazione

Pur riferendosi in origine alla pensione di vecchiaia, la deroga si applica anche agli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638/1983 e successive modifiche.

Sono esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222/1984.

Misura dell’integrazione e fasce di reddito

Per i soggetti che rientrano nelle condizioni previste, l’integrazione al minimo, fermo il limite del reddito proprio, è riconosciuta dal 1° gennaio 2000:

  • nella misura del 70% se il reddito cumulato con il coniuge è superiore a 4 volte e non eccede 5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD;
  • nella misura del 40% se il reddito cumulato non eccede 6 volte il trattamento minimo annuo del FPLD.

Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 385/2000 stabilisce che l’integrazione è attribuita nella aliquota della fascia in cui il reddito si colloca, nei limiti del massimale di fascia, con riduzione della parte eccedente in proporzione tra l’aliquota della fascia successiva e quella della fascia di riferimento.

Decorrenza dei benefici

La circolare riporta le decorrenze operative per ciascun fondo, distinguendo le date di accesso al beneficio in funzione dell’anno e del semestre di nascita.

In sintesi:

  • per i soggetti ai quali mancavano non più di due anni all’età pensionabile al 31 dicembre 1992, la decorrenza è il 1° gennaio 2000;
  • per i soggetti ai quali mancavano non più di tre anni, la decorrenza è il 1° gennaio 2001 o il 1° gennaio 2002, a seconda del semestre di nascita.

Le casistiche sono dettagliate separatamente per Fondo Autoferrotranvieri, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, Fondo Dazieri, Fondo Volo e lavoratori marittimi, con indicazione delle classi anagrafiche e delle tipologie di pensione.

Variazioni del reddito dopo la decorrenza

L’articolo 1, comma 5, della legge n. 385/2000 prevede che l’importo dell’integrazione sia rideterminato o sospeso se, dopo la decorrenza della pensione, varia il reddito cumulato del pensionato.

La circolare precisa che, per queste pensioni, non opera la cristallizzazione dell’integrazione prevista in via generale dall’articolo 6 della legge n. 638/1983. Se il reddito aumenta oltre i limiti previsti, l’integrazione può essere ridotta o sospesa; in caso di reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del FPLD, essa è sospesa.

Resta comunque fermo che, se vi è una quota già cristallizzata ai sensi della disciplina generale, l’importo spettante non può essere inferiore a quello eventualmente dovuto in base a tale disciplina.

Gestione amministrativa

Al momento dell’aggiornamento delle procedure informatiche, le pensioni già in pagamento potenzialmente interessate dalla nuova normativa verranno elencate per le sedi competenti, che dovranno procedere alla ricostituzione d’ufficio ove ne ricorrano i presupposti.

Nel frattempo, le pensioni continueranno a essere liquidate con le modalità ordinarie.

Punti principali

Ambito della circolare

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 49/2001 sulla legge n. 385/2000, con riferimento ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo, Fondo Dazieri, soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici, nonché ai lavoratori marittimi titolari di pensione a carico dell’AGO ai sensi della legge n. 413/1984.

Disciplina ordinaria e deroga della legge n. 385/2000

Viene richiamata la disciplina generale dell’integrazione al minimo per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994, che considera anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. In via ordinaria il limite di reddito cumulato che esclude l’integrazione è pari a 5 volte il trattamento minimo per le pensioni con decorrenza nel 1994 e a 4 volte per quelle dal 1° gennaio 1995. La legge n. 385/2000 introduce però una deroga, per soggetti in particolari condizioni di età, assicurazione, contribuzione e reddito, con attribuzione dell’integrazione in misura percentuale variabile in funzione del reddito cumulato.

Soggetti destinatari e requisiti anagrafici

La deroga opera dal 1° gennaio 2000 per chi, al 31 dicembre 1992, avesse non più di due anni dal raggiungimento dell’età pensionabile; opera inoltre, con decorrenze differite al 1° gennaio 2001 o 2002 secondo il semestre di nascita, per chi al 31 dicembre 1992 avesse non più di tre anni dal pensionamento. La circolare dettaglia per ciascun fondo le classi di nascita e le condizioni di accesso, tenendo conto delle età pensionabili vigenti al 31 dicembre 1992 e dei requisiti contributivi allora richiesti.

Condizioni assicurative e contributive

Possono accedere alla deroga anche i lavoratori che rientravano nelle esclusioni dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi previste dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992. Sono richiamate tre categorie: lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria con domanda presentata in tempo utile entro il 31 dicembre 1992; lavoratori con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di occupazione con periodi inferiori a 52 settimane per anno solare; lavoratori che, al 31 dicembre 1992, avevano un’anzianità tale da non poter comunque raggiungere i requisiti assicurativi e contributivi più elevati previsti per l’età pensionabile.

Pensioni interessate dalla norma

La deroga non si limita alla pensione di vecchiaia in senso stretto: si applica anche agli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638/1983 e successive modifiche. Restano esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo ai sensi della legge n. 222/1984.

Misura dell’integrazione e fasce di reddito

Per i soggetti aventi i requisiti, dal 1° gennaio 2000 l’integrazione al minimo è riconosciuta nella misura del 70% quando il reddito cumulato con il coniuge è superiore a 4 volte e non eccede 5 volte il trattamento minimo del FPLD, e nella misura del 40% quando il reddito cumulato non eccede 6 volte il trattamento minimo. Se il reddito si colloca a cavallo tra le fasce, l’integrazione è attribuita nella fascia di appartenenza e la parte eccedente è ridotta proporzionalmente secondo il rapporto tra le aliquote delle due fasce.

Decorrenze dei benefici per ciascuna gestione

La circolare elenca in modo analitico le decorrenze dal 1° gennaio 2000, 2001 e 2002 per ciascun fondo. In sintesi, le categorie interessate sono individuate per anno e semestre di nascita, con soglie differenziate per età pensionabile e tipologia di pensione (vecchiaia, anticipata di vecchiaia, lavoratori in miniera, ecc.). Per il Fondo Volo, ad esempio, sono considerati gli iscritti nati entro determinate date in relazione ai 15 o 20 anni di contribuzione richiesti; per i lavoratori marittimi la decorrenza segue le soglie previste per pensione di vecchiaia e anticipata di vecchiaia.

Effetti delle variazioni del reddito

L’importo dell’integrazione già erogato può essere rideterminato o sospeso se, dopo la decorrenza della pensione, muta il reddito cumulato del pensionato. Non opera quindi la cristallizzazione prevista in via generale dall’articolo 6 della legge n. 638/1983; tuttavia, se vi è una cristallizzazione favorevole già maturata ai sensi di tale disciplina, l’importo dovuto non può comunque risultare inferiore a quello spettante in base a essa.

Gestione amministrativa e ricostituzione d’ufficio

All’aggiornamento delle procedure, le pensioni potenzialmente interessate dalla nuova disciplina e non integrate totalmente al minimo per effetto del cumulo con il reddito del coniuge verranno segnalate alle sedi competenti, che dovranno procedere alla ricostituzione d’ufficio ove ne ricorrano i presupposti. Nelle more, le liquidazioni continueranno con le modalità ordinarie.

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